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ECM, autoformazione e recupero crediti: ecco le novità

ECM, autoformazione e recupero crediti: ecco le novità

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La Commissione nazionale ECM ha approvato due importanti novità per l’autoformazione e il recupero dei crediti: sarà possibile spostare dal triennio in corso (2017-2019) tutti i crediti mancanti per il triennio precedente (2014-2016).

a cura dell’Ufficio formazione dell’Ordine

 

La firma dell’Accordo Stato Regioni in materia di formazione continua, nel Febbraio 2017 ha determinato la condivisione tra Stato e Regioni di un unico criterio di calcolo per i crediti delle attività accreditate ECM, attivando i Manuali (dell’accreditamento eventi e del professionista sanitario), sottoposti per la prima volta a consultazione pubblica on line e in via di definitiva stesura.

La sinergia di intenti esistente tra Stato Regioni ed Ordini professionali, ha determinato la volontà di mettere a disposizione del professionista sanitario, oltre alla modalità flessibile di acquisire crediti, senza gli obblighi temporali annuali, molte modalità per promuovere la raggiungibilità del totale assolvimento dell’obbligo formativo.

In questo contesto si inserisce la possibilità di recupero permessa a tutti i professionisti sanitari desiderosi di “mettersi a posto” con il precedente triennio formativo.

La Commissione nazionale però specifica che questa “opportunità” ha carattere eccezionale e si è resa necessaria perché nel triennio precedente le nuove regole del sistema ECM non erano giunte al punto attuale di certezza e condivisione: poiché non era entrata in vigore la “Legge Lorenzin”, legge che ha voluto dare un inquadramento a tutte le professioni sanitarie (soggette al sistema ECM) completando di fatto il processo di riordino del settore Salute.

La prima decisione scaturita dalla Commissione nazionale permetterà, per chi lo riterrà opportuno, di spostare dal triennio in corso (2017-2019) tutti i crediti mancanti per il triennio precedente (2014-2016).

La seconda decisione riguarda l’autoformazione e permetterà di utilizzare questo strumento formativo fino al 20% del proprio obbligo formativo, mentre in precedenza era del 10%.
Questo raddoppio netto consentirà a ciascun professionista sanitario di destinare, considerando l’obbligo formativo in 150 crediti, almeno 30 crediti alla lettura di riviste scientifiche, libri o altri strumenti didattici, senza l’accreditamento del provider.

Per quest’ultima decisione, un importante aspetto che viene attribuito agli Ordini consiste nel fatto che, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, la Commissione nazionale ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come “autoformazione”.
Questo è certamente un segnale importante soprattutto per la libera professione, che dedica gli spazi temporali alla formazione al di fuori del contesto operativo.

 

LINK DI APPROFONDIMENTO
– La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua

 

 

Un commento

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