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Si è tenuto a fine ottobre 2018 presso l’Auditorium dell’Area Formazione dell’AO Papardo in Via Stagno D’ Alcontres, C/da Papardo -Messina, un convegno su : “L’importanza della Responsabilità Professionale nella Spesa della Aziende Sanitarie. La legge Gelli- Bianco”.
Ricordiamo che la Gelli-Bianco, sulla responsabilità professionale medica, che ha superato la precedente legge Baduzzi si è posta tre obiettivi:
-di incrementare la sicurezza dei pazienti,
-di tutelare gli operatori sanitari che rispondono al “contatto sociale”,
-di limitare la spesa pubblica del Sistema Sanitario Nazionale, e in particolare i costi legati alla medicina difensiva (quell’insieme di pratiche e di prescrizioni inutili o di mancate erogazioni di prestazioni sanitarie che i medici attuano al fine di tutelarsi da eventuali azioni legali del paziente).
Obiettivi probabilmente mancati. Forse non tutti sanno che la nuova legge reintroduce la colpevolezza del Sanitario anche per alcuni casi di colpa lieve.
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, chiamate a decidere quale fosse “in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24” con l’informazione provvisoria n.31/2017, lo scorso 21 dicembre hanno enunciato il seguente principio di diritto:
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Quindi la Legge Gelli-Bianco, pur apportando delle modifiche sostanziali alle lacune del decreto Balduzzi (una delle quali può essere considerata innovativa che l’onere della colpa deve essere dimostrata dalla presunta parte lesa), di contro non risolve le conflittualità giornaliere tra medici e pazienti.
Concludiamo con una frase di di Luciano Violante che riferendosi alla responsabilità civile dei magistrati (badate solo civile mentre per il chirurgo vale il penale!) afferma: «Servirebbe una norma che punisca l’azione temeraria di chi ricorre ingiustificatamente contro un giudice!» E’ esattamente ciò che chiedono i medici-chirurghi e lo chiedono a gran voce. Una norma che tuteli il medico contro chi abusa del proprio diritto di rivalsa. Non chiediamo molto, chiediamo solamente un nuovo e diverso futuro per la tutela dei Pazienti e per i Giovani Medici Chirurghi perché agiscano con serenità la professione più bella del mondo.