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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 13 febbraio 2019 ha precisato che non sussiste l’obbligo di emettere fatture elettroniche da parte del medico di medicina generale convenzionato con l’ASL in relazione alle prestazioni svolte a favore dei vari Enti. È invece previsto, solamente per il periodo d’imposta 2019, il divieto di emissione delle fatture elettroniche in relazione alle prestazioni nei confronti dei pazienti, i cui dati devono essere inviati al sistema Tessera Sanitaria.
Ciò detto, si rileva che i medici di medicina generale non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’ASI, né (ma solo limitatamente all’anno 2019) per quelle nei confronti dei pazienti e comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Per quanto riguarda lo spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), il legislatore, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, ne ha previsto la soppressione, attraverso l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010 (articolo abrogato dall’art. 1, comma 916, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019). Pertanto, anche i medici di medicina generale, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti all’invio dello spesometro. Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate chiarisce che l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010 esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Per maggiore approfondimento: leggi l’Interpello