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La fattura elettronica per l’acquisto di carburante

La fattura elettronica per l’acquisto di carburante

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Dal primo gennaio 2019 vige l’obbligo della fatturazione elettronica, questo riguarda anche le operazioni di vendita di carburante (benzina, gasolio, gas metano o GPL) a favore di soggetti titolari di Partita IVA.

È possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali (deduzioni del costo di acquisto e detrazione IVA) fornendo la documentazione corretta al rifornimento di carburante sia attraverso l’emissione della fattura elettronica sia attraverso il pagamento con mezzi tracciabili, come carta di credito o bancomat.

I gestori del rifornimento dovranno emettere appropriata fattura elettronica dietro richiesta da parte del professionista trasmettendola in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

La richiesta di emissione di fattura elettronica va fatta al gestore al momento del rifornimento.

È indispensabile comunicare al gestore della stazione di servizio i seguqnei dati fiscali: partita IVA; targa del veicolo e codice destinatario o in alternativa indirizzo PEC collegato alla Partita IVA.

Nel caso di distributore automatico è necessario disporre della ricevuta emessa dal sistema di rifornimento che va consegnata al gestore dell’impianto: attraverso questa documentazione è possibile evincere il numero della pompa dove è stato prelevato il carburante, la data di acquisto, la tipologia e la quantità di carburante erogata, nonché l’importo versato. Il gestore del rifornimento emetterà ed invierà copi della fattura elettronica richiesta dall’acquirente. Con l’uso della carta carburante è invece possibile ricevere un’unica fattura complessiva per il rifornimento effettuato nell’arco di un mese.