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di redazione
La sentenza n. 116/2019 del tribunale di Pordenone pubblicata il 6 settembre 2019 riprende la sentenza della Corte di cassazione (Sentenza della Cassazione n. 7776) che trattava una controversia di avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, applicandola al caso di 214 infermieri (ma tale valutazione può essere uniformata a tutti i lavoratori alla dipendenza con obbligo di esclusività della Pubblica Amministrazione) che hanno presentato ricorso in una Class Action. La sentenza, in pratica conferma che il datore di lavoro è obbligato a pagare l’iscrizione all’ordine professionale nel caso in cui il lavoratore sia dipendente pubblico con un vincolo di esclusività.
Se infatti un lavoratore con vincolo di esclusività in possesso di un titolo universitario e la conseguente abilitazione è iscritto ad un ordine professionale la cui iscrizione è richiesta dallo stesso datore di lavoro per il suo espletamento, il pagamento della quota di iscrizione non può ricadere sul del professionista. Una prima sentenza della Cassazione n. 7776 del 2015, emessa in favore di un avvocato in servizio presso l’INPS così recitava: «quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività».
Secondo il tribunale di Pordenone la figura infermieristica riveste una posizione del tutto analoga se in servizio presso un ente pubblico, poiché «tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della PA con obbligo di esclusività nei confronti di quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero professionali».
«Il richiamo alla sentenza della Suprema Corte afferma un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali».
La sentenza quindi si riferisce al fatto che il lavoratore dipendente svolge un’attività per conto e nell’interesse del datore di lavoro che è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all’ordine professionale in quanto il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni riduzione patrimoniale che lo stesso subirebbe a seguito dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
L’infermiere dipendente pubblico con carattere di esclusività svolge la professione per incarico di un’azienda sanitaria, la stessa risulta quindi obbligata a farsi carico delle spese necessarie all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente ed in particolare i costi dell’scrizione all’albo o all’ordine professionale. Tali valutazioni, in linea di principio, risultano estensibili a tutti i lavoratori con tale vincolo in esclusività.
Per maggiori dettagli consultare la Sentenza di Pordenone