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Sulla Gazzetta Ufficiale 1°Serie Speciale – Corte Costituzionale-n. 40 del 2-10-2019-è stata pubblicatala sentenza n. 217 del 2019 (All. 1 G.U. 2 ottobre 2019 sent. Corte Costituzionale n. 217) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di ripetizione), anziché direttamente anticipati dall’erario. La Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha sottolineato che la norma censurata è irragionevole proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo (se non è possibile la ripetizione). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo, incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. In conclusione si rileva che la novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della “prenotazione a debito”, che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi.