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A seguito di numerosi quesiti rivolti allo scrivente Ordine, si rileva che, nell’attuale fase di diffusione da Covid-19, sono sempre più frequenti richieste improprie di certificazioni di malattia per soggetti che non ne hanno diritto.
A tal proposito si precisa che:
1) la certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione rischio;
2) il certificato con codice nosologico V29.0 (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva) si può emettere esclusivamente quando il soggetto ha ricevuto il provvedimento dalla Sanità Pubblica di isolamento ai sensi del DPCM 08/03/2020 (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716);
3) i Medici non sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro, difformi dalle indicazioni di cui ai punti precedenti.
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