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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020
Art. 29
Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2019-2022
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
2. L’abilitazione all’esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell’università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all’esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ne’ partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.