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Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”

Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”

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FNOMCeO ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 9-9-2020 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto (All. n. 1).
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed odontoiatrica, così come illustrate nella Nota Breve A.S. n. 867-B (Sicurezza dei professionisti sanitari e socio-sanitari) del Servizio Studi del Senato della Repubblica.


Articolo 1 – Ambito di applicazione – Esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in dettaglio, esplicita che, ai fini della presente legge, per l’individuazione dell’ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovano applicazione le norme generali in materia. In base a tali norme e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli Ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei
farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono – in base allo stato di attuazione della relativa disciplina – i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.


Articolo 2 – Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie – Prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e demanda ad un decreto ministeriale l’istituzione, presso il Ministero della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso,
nonché delle modalità con le quali l’organismo riferisce – di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati. Riguardo alla composizione dell’organismo, la metà dei membri deve essere costituita da donne e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante dell’INAIL (comma 1). Tali membri si aggiungono agli altri già previsti nella versione approvata in prima lettura dal Senato, costituiti da: rappresentanti delle regioni; un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) (per le finalità di cui ai commi 2 e 3); rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; rappresentanti degli Ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. Riguardo ai compiti, in base alle integrazioni introdotte l’Osservatorio ha: -il compito (lettera d) del comma 2) di monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
promuovere l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza; il compito (lettera e) del comma 2) di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, si prevede che tali indicazioni facciano riferimento anche alla forma del lavoro in équipe; il compito di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, intesi alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera f)). Si ricorda che gli altri compiti attribuiti all’Osservatorio sono i seguenti: monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro (lettera a) del comma 1 e commi 2 e 3). Tali dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità – istituito, presso l’Agenas, ai sensi dell’articolo 3 della L. 8 marzo 2017, n. 24, e del D.M. 29 settembre 2017 – e degli Ordini professionali. In particolare, si prevede (comma 3) che l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l’Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della citata L. n. 24); monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni (lettera b) del comma 1); promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti (lettera c) del comma 1). Si ricorda altresì che: – l’Osservatorio è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1); – la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato; – l’Osservatorio si rapporta (comma 2), per le tematiche di comune interesse, con il suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, avente come ambito di osservazione il
rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure; – il Ministro della salute (comma 4) trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dal nuovo Osservatorio.

Articolo 3 – Promozione dell’informazione – Prevede la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie. In base a tale articolo il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Articolo 4 – Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale – Stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività. La novella di cui all’articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesioni cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da
quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione operata ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento della professione o attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie e ha introdotto il riferimento ai soggetti che
svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni sanitarie o sociosanitarie, in luogo del precedente riferimento agli incaricati di pubblico servizio. Si ricorda che, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime (come definite dall’articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).


Articolo 5 – Circostanze aggravanti – Inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l’aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell’esercizio della relativa professione o attività. L’articolo inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l’aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni.

Articolo 6 – Modifiche al codice penale in materia di procedibilità – Esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.


Articolo 7 – Misure di prevenzione – Prevede l’adozione di misure di prevenzione – intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia – da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario. Ai sensi dell’articolo 7 le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.


Articolo 8 – Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari – Prevede l’istituzione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari”. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca. Si specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle
“ricorrenze festive”.


Articolo 9 – Sanzione amministrativa – Commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime. Esso prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro.
Articolo 10 – Clausola di invarianza finanziaria – Reca le clausole di invarianza finanziaria.

In allegato: