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Proroga piani terapeutici fino al 30 settembre 2020 ed elenco specialisti

Proroga piani terapeutici fino al 30 settembre 2020 ed elenco specialisti

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L’Assessorato della Salute con la nota prot. n. 14198 dell’ 11 marzo u.s ha fornito indicazioni in merito alle modalità di gestione dei Piani Terapeutici per la prescrizione dei medicinali durante la fase di
gestione dell’emergenza COVID-19.
Con la nota prot. n. 23608 del 21 maggio 2020, recante “Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2”, sono state fornite le indicazioni utili e le misure prevenzione e protezione atte a contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici da COVID-19 e contestualmente, riorganizzare l’offerta sanitaria non solo in emergenza ma anche le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali programmate ed in elezione. Nel documento, si fa inoltre riferimento alle modalità di gestione inerenti le proroghe della validità dei Piani Terapeutici (PT) dei medicinali.
A riguardo si precisa che la possibilità, di cui alla nota prot. n. 14198 del 11 marzo 2020, di trasmissione all’assistito di copia del PT (ivi compresi quelli web based) sprovvisto di timbro e firma, nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei dati sensibili – per garantire la prosecuzione di terapia che non necessita modifiche – permane limitatamente al periodo necessario per garantire la cura fino alla data della visita ambulatoriale prenotata, e comunque non oltre il 30 settembre p.v..
Inoltre, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura sopra descritta, permane la possibilità per il MMG o il PLS di estendere la validità di PT in scadenza, già prevista dalla citata nota prot. n. 14198. Tale possibilità è consentita limitatamente al periodo sufficiente a garantire la terapia fino alla visita ambulatoriale prenotata, e comunque non oltre il 30 settembre p.v..
Il MMG o il PLS non possono applicare tale possibilità ai Piani Terapeutici informatizzati per la prescrizione di eritropoietine, GCSF e farmaci soggetti a nota AIFA 74, erogati in Distribuzione Per Conto.
Si ribadisce che le Direzioni Aziendali, sono tenute ad adottare ogni provvedimento utile per garantire i contatti (telefonici, per mail, etc.) con gli Specialisti coinvolti, per assicurare la necessaria assistenza sanitaria ai pazienti, nel rispetto delle indicazioni fomite per limitare l’accesso alle strutture sanitarie.
Inoltre, in relazione alle modalità di consegna dei farmaci, si precisa che l’erogazione fino tre mesi di terapia è da intendersi limitatamente ai medicinali per 1 quali è prevista la distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori. Per le altre fattispecie si confermano le disposizioni precedentemente emanate, fermo restando eventuali iniziative di distribuzione domiciliare ancora operative.
Le sopracitate indicazioni possono contribuire ad assicurare la prosecuzione delle terapie, con tutela della salute dei pazienti e limitazione di accesso alle strutture sanitarie.

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