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a cura di Francesca De Domenico
Sulla sussistenza del diritto all’adeguata remunerazione in favore dei medici specializzandi iscrittisi ai corsi prima dell’anno accademico 1982/83 si sono formati, anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione, diversi orientamenti giurisprudenziali che, con provvedimenti contrastanti, hanno riconosciuto così come negato le pretese risarcitorie avanzate.
Tali incertezze e dubbi interpretativi non si sono attenuati neppure a seguito di una prima rimessione alla Corte di Giustizia che, con la sentenza del 24 gennaio 2018, sembrava aver chiarito ogni dubbio in favore degli specializzandi, evidenziando al § 37 il principio generale a guisa del quale “non risulta dalla direttiva 75/363 come modificata che l’obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medici specialisti non trovi applicazione a quelle tra tali formazioni iniziate prima della scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo tale data”.
Tuttavia, si sono registrate ulteriori difformità di vedute ed un susseguirsi di opposte opzioni ermeneutiche, una delle quali ha continuato ad interpretare restrittivamente l’assunto europeo riconoscendo il diritto al risarcimento soltanto in favore dei soggetti che avevano iniziato la specializzazione durante l’anno 1982.
In realtà, tale orientamento restrittivo non appare condivisibile, considerato che dalla citata sentenza non si rinviene alcuna intenzione di operare una distinzione in base all’anno di iscrizione al corso, riferendosi il Giudice Europeo, in modo generico ed omnicomprensivo, a tutti coloro i quali abbiano iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1983 il percorso formativo.
Tanto è vero che, vista la rilevanza e l’entità del contrasto esistente, le Sezioni Unite con ordinanza n. 23901/20, ha rinviato la questione dinnanzi alla Corte di Giustizia, affinché possa definitivamente ed esaustivamente pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale circa “la questione concernente l’ambito di estensione temporale del diritto al risarcimento per mancata trasposizione da parte della Stato italiano della Direttiva n. 82/76, anche ai medici specializzandi che iniziarono il corso di formazione in data anteriore al 1.1.1982”.
Le stesse S.U., nell’ordinanza di rimessione, chiariscono come l’indirizzo che esclude il diritto agli emolumenti in favore dei medici iscrittisi ai corsi prima del 1982 rischia di porsi in contrasto con la normativa europea e con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, ritenendo, di contro, preferibile una soluzione estensiva, in quanto più aderente al diritto dell’Unione.
Ad avviso della scrivente, il risarcimento spetta anche ai medici che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 1982, secondo l’unica legittima interpretazione possibile in quanto conforme al primato del diritto comunitario ed ai principi contenuti nella normativa sovranazionale di riferimento, laddove manca una limitazione della platea dei beneficiari dell’adeguata remunerazione in base all’anno di iscrizione ed, in ogni caso, dovendosi ritenere una diversa soluzione in contrasto sia con il criterio dell’applicazione c.d. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria che con lo stesso art. 14 della Direttiva 82/76/CEE.
Sarà la Corte di Giustizia a risolvere definitivamente una questione che, comunque, già nel diritto interno ha trovato il sostegno della stesse Sezioni Unite della Cassazione che, appunto nell’ordinanza di rimessione, hanno mostrato di avallare l’interpretazione estensiva che riconosce il diritto all’adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento del danno, anche in favore di coloro che hanno iniziato il corso prima del gennaio 1982, purché lo stesso sia proseguito successivamente a tale data.
Sicuramente ciò determinerà un proliferare di azioni giudiziarie finalizzate a ripristinare un diritto ormai consolidato che, tuttavia, lo Stato italiano omette ancora di riconoscere.