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FNOMCeO: misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

FNOMCeO: misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

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La FNOMCeO segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17-6-2021 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che definisce tra l’altro le modalità relative al c.d. “green pass” che a partire dal 1° luglio 2021 garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione assicurando piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a coloro che avranno un certificato nazionale valido e, le certificazioni verdi digitali COVID-19 volte a facilitare gli spostamenti sul territorio nazionale, la partecipazione ad eventi pubblici e l’accesso alle RSA.
In particolare, la certificazione attesta: l’avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2; lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 d.l. n. 52/2021.
Il c.d. green pass rilasciato dalla Piattaforma riporta i dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni quali: a) il cognome e nome; b) la data di nascita;
c) la malattia o agente bersaglio; d) il soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute; e) l’identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;
La certificazione di avvenuta vaccinazione riporta: a) il tipo di vaccino somministrato;
b) la denominazione del vaccino; c) il produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino; d) il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste per l’intestatario della certificazione verde COVID-19; e) la data
dell’ultima somministrazione effettuata; f) lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
La certificazione di avvenuta guarigione indica: a) la data del primo test molecolare positivo; b) lo Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo; c) la data di inizio validità della certificazione verde COVID-19; d) la data di fine validità della certificazione verde COVID-19.
La certificazione sul test antigenico rapido o molecolare con esito negativo indica:
a) il tipo del test; b) il nome del test (facoltativo per test molecolare); c) il produttore del test (facoltativo per test molecolare); d) la data e l’ora del prelievo del campione per il test; e) il risultato del test; f) il centro o la struttura in cui è stato eseguito il test; g) lo Stato in cui è stato effettuato il test. Il Governo, infine, ha fornito alcune indicazioni di carattere pratico concernenti le suddette certificazioni precisando che:

  • dal 17.06.2021 è operativo il sito dgc.gov.it; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno 2021 saranno disponibili entro il 28 giugno 2021;
  • la piattaforma informatica nazionale-DGC (piattaforma nazionale digital green certificate) dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni;
  • è a disposizione dell’utenza il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi COVID-19;
  • per tutte le informazioni è, altresì, possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • i cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via mail o sms; la Certificazione sarà disponibile in versione digitale per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone;
  • in alternativa, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.
    In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

In allegato: COM_138-signed.pdf

ALL-1.pdf