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Premesso che la circolare ministeriale 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P ha fornito le linee guida in materia di “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”;
Considerato che il Ministero della Salute non ha ancora strutturato un sistema che consenta l’emissione digitale della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
Considerata l’essenziale funzione che le certificazioni in oggetto svolgono al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126; OMCeO ME – protocollo n. 2021-0011496 del 02/11/2021
Considerato che il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Regione Siciliana ha evidenziato un debito informativo circa il numero di certificazioni di esenzioni emesse;
Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione in merito al rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, verificando che vengano pedissequamente rispettate le indicazioni ministeriali circa l’eventuale possibilità di rilascio delle stesse.
Si rappresenta che con nota prot. n. 554U/C.A./2021 del 29.10.2021, è stata istituita una apposita commissione per la verifica dei requisiti per il rilascio del certificato di esenzione in casi particolarmente complessi e che verrà convocata dallo scrivente ogniqualvolta ritenuto necessario e sulla base delle richieste pervenute.
Inoltre, si coglie l’occasione per ribadire che:
- per consentire la corretta registrazione delle mancate somministrazioni sul portale Poste “Vax Center” è necessario categorizzare come “non idonei temporanei” i soggetti ai quali viene rilasciato un esonero temporaneo e come “esonerati” i soggetti per i quali il quadro clinico risponda ai criteri ministeriali che autorizzano l’esenzione permanente
dalla vaccinazione; - l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale e che, per tale motivo, la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere
considerata, al momento, alternativa all’inizio e/o al completamento del ciclo vaccinale; - in caso di pregressa infezione da SARS-Cov-2 non correttamente inserita in sede di prima inoculazione, l’eventuale esonero rilasciato e registrato tramite le procedure sopra descritte non dà diritto al rilascio del Green Pass e pertanto ad essere modificata deve essere la registrazione della prima dose, previa verifica della pregressa infezione e
secondo quanto disposto dal ministero con circolare 0032884-21/07/2021-DGPREDGPRE-P; - in caso infezione successiva a prima dose, per gli utenti che, secondo quanto disposto con circolare ministeriale n. 0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-P, sono esentati dalla ricezione della seconda dose, si precisa che l’esonero rilasciato e registrato tramite le procedure sopra descritte non dà diritto al rilascio del Green Pass.
Da ultimo, si ricorda che le SS.LL. possono chiedere la rettifica delle vaccinazioni non correttamente registrate previa richiesta, debitamente sottoscritta dal medico vaccinatore o dal responsabile del Centro Vaccinale, a mezzo mail prenotazioni.anomalie@asp.messina.it.