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“La mancata approvazione del subemendamento presentato dalla senatrice Maria Cristina Cantù è un’occasione persa. L’occasione di dimostrare gratitudine ai medici che hanno dato la loro vita per continuare a curare durante la pandemia. Ringraziamo Cantù e i senatori che lo hanno proposto, prima in legge di bilancio e poi in sede di conversione del decreto-legge 221/21, – proroga stato di emergenza e contenimento epidemia Covid-19”.
Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta quanto accaduto al Senato durante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (2488). Il subemendamento2.1500/32, dopo aver incassato il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, è stato, durante la discussione in Aula, ritirato e riformulato come Ordine del Giorno, accolto dal Governo.
“Dispiace che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro anche simbolico, oltre che economico, alle famiglie di questi colleghi, medici di famiglia, liberi professionisti, specialisti ambulatoriali, odontoiatri – continua Anelli -. Famiglie che, in molti casi, sono, insieme alla perdita umana, rimaste prive dell’unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati gli indennizzi Inail”.
“I medici che hanno perso la vita soprattutto nelle prime fasi della pandemia, quando hanno combattuto a mani nude contro il virus, in un contesto in cui mancavano mascherine, guanti, i più elementari dispositivi di protezione, lo hanno fatto per i loro pazienti, per il loro Paese – conclude Anelli -. È giusto che ora il Paese riconosca il loro sacrificio, il sacrificio delle loro famiglie e provveda a quanti sono rimasti a ricordarli, sopportando, oltre al dolore della perdita, situazioni economiche anche drammatiche. Invitiamo dunque tutto il Parlamento a una riflessione in tal senso”.
Ufficio Stampa Fnomceo
11 02 2022
2.1500/32
Cantù, Romeo, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
All’emendamento 2.1500, dopo il capoverso «Art. 8», inserire il seguente:
«Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:
“Art. 17-bis
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell’infezione da SARS-CoV-2)
1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell’eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. L’indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato “Fondo ristoro medici deceduti vittime dell’infezione da Covid 19” con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
6. Le domande per l’ottenimento dell’indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell’ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.”».
Resoconto stenografico della seduta n. 402 del 10/02/2022