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La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione dei medicinali e reati simili che comportano minacce per la salute pubblica (la “Medicrime Convention”) è stata aperta alla firma a Mosca il 28 ottobre 2011. Questa Convenzione è stata il frutto di una costruttiva collaborazione tra esperti dalla Direzione Europea per la Qualità dei Medicinali e dell’Assistenza Sanitaria (EDQM) e il Comitato europeo sui problemi di criminalità (CDPC).
Si tratta di uno strumento giuridico internazionale dedicato progettato per affrontare questo problema attività criminale altamente specializzata che presenta un rischio relativamente basso di essere individuato e perseguito rispetto ai guadagni finanziari potenzialmente elevati.
Utilizzando Internet per pubblicizzare e fornire i propri prodotti direttamente a pazienti e consumatori in tutto il mondo, i criminali hanno creato una cassaforte e facile modus operandi per le loro attività che dà loro una portata globale. Il il risultato è una minaccia seria e veramente globale per la salute pubblica che coinvolge anche una completa e inaccettabile disparità tra i bassi rischi sostenuti da criminali che falsificano prodotti medici
e gli enormi rischi che questo illecito comportamento può comportare per la salute di individui in tutto il mondo.
La Convenzione Medicrime è il primo strumento di diritto penale internazionale specificamente progettato per obbligare gli Stati parti a criminalizzare la fabbricazione di prodotti medici falsificati, la fornitura e il traffico di medicinali falsificati medicinali, la fabbricazione o la fornitura non autorizzate di medicinali, l’immissione sul mercato di dispositivi medici non conformi requisiti di conformità e altre attività correlate, come la falsificazione di documenti. Non solo persone fisiche ma anche “persone giuridiche” (commerciali imprese, associazioni e persone giuridiche assimilate) risponde penalmente
azioni compiute per loro conto da chiunque ricopra una posizione dirigenziale o avente
non ha vigilato su un dipendente dell’entità.
Assieme alle disposizioni di diritto penale sostanziale, di almeno uguale importanza è il quadro previsto dalla Convenzione nazionale e dalla Convenzione “Medicrime” del Consiglio d’Europa: un potente strumento contro la falsificazione dei medicinali. La cooperazione internazionale in materia penale e tra i diversi settori della pubblica amministrazione, le misure di coordinamento a livello nazionale e internazionale, le misure preventive ad uso del settore pubblico e privato e la protezione delle vittime e dei testimoni. La Convenzione non è riservata agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma è aperta ai paesi terzi. Inoltre, la Convenzione prevede anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di vigilare sulla sua attuazione da parte degli Stati Parte.