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Richiesta intervento per estensione del campo di applicazione dell’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 30/12/2021, n. 228,  ai medici psicoterapeuti – c.d. “bonus psicologo”

Richiesta intervento per estensione del campo di applicazione dell’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 30/12/2021, n. 228,  ai medici psicoterapeuti – c.d. “bonus psicologo”

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Illustre Ministro,

come è noto alla S.V. l’art. 1-quater del D.L. 30/12/2021, n. 228,  inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica”, al comma 3 in particolare prevede che “Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”.

Occorre, altresì, segnalare che il 28 aprile u.s. è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni un decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce le modalità per presentare la domanda per accedere al contributo economico, l’entità e i requisiti necessari per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.  Ai sensi del suddetto decreto possono usufruire del bonus le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Tale contributo è volto nello specifico a sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’Ordine professionale di appartenenza.

Dunque, dal tenore letterale dell’art. 1-quater del D.L. 30/12/2021, n. 228, si evince chiaramente l’esclusione dei medici psicoterapeuti dal campo di applicazione della normativa in esame, non essendo questi ultimi compresi tra i professionisti a cui i cittadini possono rivolgersi, ottenendo il bonus psicologico previsto dal decreto-legge c.d. Milleproroghe.

In qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale – stante la rilevanza della materia indicata in oggetto, – in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l’obiettivo principale della professione medica, nel riconoscere l’impegno da Lei profuso nell’ultima legge di bilancio per garantire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli e per lenire il disagio psicologico di bambini e adolescenti, non posso esimermi dal rilevare quanto segue.

E’ opportuno evidenziare che l’art. 3, comma 1, della L. 18/02/1989, n. 56, prevede che “L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”.

Occorre sottolineare che bene primario per la professione medica resta ed è sicuramente la tutela della salute fisica e mentale del cittadino, così come enunciato tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Il bene “salute”, infatti, oltre che diritto soggettivo e individuale, costituisce anche un interesse per la collettività, in quanto strumento di elevazione della dignità individuale. La libera scelta del professionista medico o psicologo cui rivolgersi costituisce diritto fondamentale del cittadino e elemento fondante dell’alleanza terapeutica.

In conclusione,  per le motivazioni suesposte e in considerazione della rilevanza della fattispecie in esame, si chiede l’intervento autorevole della S.V. al precipuo fine di estendere il campo di applicazione della succitata normativa ad oggi concernente solo gli psicologi, anche alla categoria dei medici psicoterapeuti.

Certo della sensibilità della S.V. si inviano cordiali saluti.

Filippo Anelli

MF/CDL

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