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Legge 10 agosto 2023, n. 112 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 16-8-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di cui all’art.8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria), così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
L’articolo 8-bis, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle
necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché dell’esigenza di garantire il
raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le
competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato
a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso
all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio
sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli
elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti
anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed
amministrativo dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici
uffici, si segnala l’attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che,
nell’ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza
pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la
revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale. La principale novità in proposito è la
costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei
soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale delle ASL, delle
Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi.
L’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza
biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell’elenco nazionale dei
soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e
gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di
Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello
Stato, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due
designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono
essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco.
Riguardo poi al conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore
amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo
specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l’elenco
regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore
amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari
non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il
conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la
partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali
saranno a titolo gratuito.