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Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria: art.8-bis della Legge 10 agosto 2023, n. 112

Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria: art.8-bis della Legge 10 agosto 2023, n. 112

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Legge 10 agosto 2023, n. 112 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 16-8-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di cui all’art.8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria), così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

L’articolo 8-bis, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle

necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza

epidemiologica da COVID-19, nonché dell’esigenza di garantire il

raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le

competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato

a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso

all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di

direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio

sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli

elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti

anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed

amministrativo dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502.

In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici

uffici, si segnala l’attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera

p), della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che,

nell’ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza

pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la

revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed

aziende del Servizio sanitario nazionale. La principale novità in proposito è la

costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei

soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale delle ASL, delle

Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi.

L’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza

biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell’elenco nazionale dei

soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di

comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e

gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di

Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello

Stato, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due

designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono

essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco.

Riguardo poi al conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore

amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie

locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario

nazionaleper la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e

professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo

specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l’elenco

regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore

amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari

non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il

conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro

rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la

partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali

saranno a titolo gratuito.