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Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2018-2019

Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2018-2019

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La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 27-2-2020 è stato pubblicato il decreto recante come oggetto “Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2018-2019”
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
Si rileva, in particolare, che l’art. 1 prevede che: “Ai sensi dell’art. 1 del decreto 9 agosto 2018, citato in premessa, per l’anno accademico 2018 – 2019 il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari a 8.523 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo, e riportata nell’Allegato A) parte integrante del presente decreto”.
L’art. 2, comma 1, dispone che: “Per l’anno accademico 2018 – 2019, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è fissato in 8.000 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato B) parte integrante del presente decreto”.
Il comma 3 del suddetto articolo prevede che: “Alla distribuzione dei contratti di formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, si provvede, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con successivo decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute”.
L’art. 3, comma 1, dispone che: “Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all’art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati
dallo Stato”
.
L’art. 4 prevede che: “1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. 2. Per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente”. L’art. 5 stabilisce che i periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all’estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didatticoscientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega copia del decreto indicato in oggetto (All. n. 1).

In allegato: