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La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7.9.20 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, comprese quelle contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.
Di seguito si riportano alcune disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini territoriali.
- E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico.
- E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchè le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole
strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute. - Nelle pubbliche amministrazioni sono messe a disposizione degli addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Pertanto, stante quanto suesposto, allo stato attuale si è portati ad affermare che non sussiste più il divieto, inizialmente previsto dal Dpcm 11.6.20, in ordine allo svolgimento di riunioni in cui sia coinvolto personale sanitario in presenza. Tutto questo si correla anche alla disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1928 di conversione del d-l 83/2020 – proroga emergenza Covid-19 – approvato dalla Camera dei Deputati e in corso di esame presso il Senato della Repubblica, che esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medicoscientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).
Appare chiaro che le riunioni in presenza con personale sanitario potranno svolgersi a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento e i relativi protocolli di sicurezza anti-contagio.
In allegato: