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L’importanza della responsabilità professionale nella spesa delle aziende sanitarie: focus al Papardo sulla legge Gelli-Bianco

L’importanza della responsabilità professionale nella spesa delle aziende sanitarie: focus al Papardo sulla legge Gelli-Bianco

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Di Carlo, Gerace, Calì, Olivo, Vitale, Asmundo

Si è tenuto a fine ottobre 2018 presso l’Auditorium dell’Area Formazione dell’AO Papardo in Via Stagno D’ Alcontres, C/da Papardo -Messina, un convegno su : “L’importanza della Responsabilità Professionale nella Spesa della Aziende Sanitarie. La legge Gelli- Bianco”.

L’evento è stato  curato dal dr. R. Di Carlo (dirigente medico di Ortopedia dell’AO Papardo, vicepresidente Regionale FVM e componente della Società Scientifica interdisciplinare  Assimefac).
Sono intervenuti il dr. G. Caudo, presidente dell’Ordine dei Medici di Messina e l’avv. F. Croce , capo della segreteria tecnica dell’ assessore della Sanità avv. R. Razza.
Hanno partecipato come Relatori Avvocati e Medici Legali esperti nel settore della responsabilità sanitaria: dr. A. Trunfio, consulente tecnico del Tribunale del Lavoro; avv. F. Olivo, esperto in Diritto del Lavoro; avv. V. Marcianò, esperta in Politiche del Lavoro, avv. A. Puliatti, esperto in Diritto Amministrativo Civile; avv.ssa D. A. Vitale, Manager Assicurativa; prof. A. Asmundo,  Ordinario  di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Messina; dr. S. Calì presidente emerito del F.I.S.M.U. -sindacato dei Medici. Le relazioni hanno contribuito a definire il quadro normativo e le nuove prospettive aperte dalla legge Gelli-Bianco. Una tavola rotonda dei Partecipanti ha concluso i lavori.
Si è modificato profondamente il rapporto medico paziente, ha sottolineato il dr. R. Di Carlo, e sono aumentate smisuratamente le aspettative di guarigione e nel contempo si è fatta strada una inammissibilità del fallimento delle cure con conseguente colpevolizzazione del Medico e della Struttura Sanitaria per i cosiddetti “danni subiti”, con la conseguente ricerca di un ristoro giudiziale ed economico.
Eppure Medico e Paziente non sarebbero parti avverse, ha sostenuto il dr. S. Calì, ma persone che insieme generano qualcosa di benefico: il miracolo della cura. Questo è un legame che sarebbe dovere del legislatore tutelare ponendo le condizioni perché possa realizzarsi nella massima serenità.
Una giurisprudenza cieca permette la denuncia penale per i Medici Chirurghi , cosa che avviene solo in Italia, Polonia e  Messico : occorrerebbe depenalizzare l’Atto Medico,  ha evidenziato il prof. A. Asmundo.
Gerace, Di Carlo, Croce, Mangano, Caudo

Ricordiamo che la Gelli-Bianco, sulla responsabilità professionale medica, che ha superato la precedente legge Baduzzi si è posta tre obiettivi:

-di incrementare  la sicurezza dei pazienti,

-di tutelare gli operatori sanitari che rispondono al “contatto sociale”,

-di limitare la spesa pubblica del Sistema Sanitario Nazionale, e in particolare i costi legati alla medicina difensiva (quell’insieme di pratiche e di prescrizioni inutili o di mancate erogazioni di prestazioni sanitarie che i medici attuano al fine di tutelarsi da eventuali azioni legali del paziente).

Obiettivi probabilmente mancati. Forse non tutti sanno che  la nuova legge reintroduce la colpevolezza del Sanitario anche per alcuni casi di colpa lieve.

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, chiamate a decidere quale fosse “in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24” con l’informazione provvisoria n.31/2017, lo scorso 21 dicembre hanno enunciato il seguente principio di diritto:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

L’auditorium del Papardo

Quindi  la Legge Gelli-Bianco, pur apportando delle modifiche sostanziali alle lacune del decreto Balduzzi (una delle quali può essere considerata innovativa che l’onere della colpa deve essere dimostrata dalla presunta parte lesa), di contro non risolve le conflittualità giornaliere tra medici e pazienti.

Concludiamo con una frase di di Luciano Violante che riferendosi alla responsabilità civile dei magistrati (badate solo civile mentre per il chirurgo vale il penale!) afferma: «Servirebbe una norma che punisca l’azione temeraria di chi ricorre ingiustificatamente contro un giudice!»  E’ esattamente ciò che chiedono i medici-chirurghi e lo chiedono a gran voce. Una norma che tuteli il medico contro chi abusa del proprio diritto di rivalsa. Non chiediamo molto, chiediamo solamente un nuovo e diverso futuro per la tutela dei Pazienti e per i Giovani Medici Chirurghi perché agiscano con serenità la professione più bella del mondo.