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Decreto “Sostegni”: istruzioni per richiesta contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

Decreto “Sostegni”: istruzioni per richiesta contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

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La FNOMCeO comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n 70 del 22.03.2021 è stato pubblicato il Decreto “Sostegni” D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Il Decreto è in vigore dal 23 marzo 2021 (all.4).
L’art. 1 del suddetto Decreto disciplina il “contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA”.
Al riguardo si segnala che con apposito Provvedimento pubblicato il 23 marzo 2021 (all.1), l’Agenzia delle Entrate dispone l’avvio della fase di invio delle domande dal 30 marzo ed entro la scadenza del 28 maggio 2021.
Con la presente Comunicazione si intende esplicitare i principali passaggi concernenti la procedura di richiesta di contributo a fondo perduto da parte dei professionisti, allegando, altresì, la documentazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formati fac simile, da compilare e inviare correttamente.
Il Provvedimento del 23.03.2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (all.1) detta le regole per il contributo a fondo perduto in favore di imprese e partite Iva che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid -19.
Il Decreto dispone che dal 30 marzo al 28 maggio 2021 le istanze andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale web istituzionale. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza o, su opzione del contribuente, potrà essere impiegato come credito d’imposta in compensazione.

Al fine di perfezionare correttamente la richiesta di contributo occorre compilare online un modulo (all.2) da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, via web seguendo le istruzioni di cui all’allegato 3.
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ciascuna istanza il sistema dell’Agenzia effettuerà verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In ipotesi di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta se prescelto) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”) accessibile all’istante o al suo intermediario delegato.
I beneficiari del presente esonero sono i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, agli Enti di previdenza privati e privatizzati e coloro che sono iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria). Sono esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti: la cui attività risulti cessata alla data
di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021); che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021); gli enti pubblici (art. 74 del TUIR); gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per ottenere il Bonus consistono nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e quando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30%
dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo spetta, inoltre, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, se rispettano il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
• 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150 mila euro.
Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1106, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), posticipando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva
precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.
Le bozze della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Il decreto dispone, inoltre, un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel
periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 – articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.

In allegato:

COM_N_62_signed.pdf

all1_.pdf

all2_.pdf

all3_.pdf

ALL_4.pdf