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Rinnovare contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi è una sorta di escamotage che le Aziende Sanitarie utilizzano per operare un risparmio al fine di non bandire nuovi concorsi o per non applicare i contratti a tempo indeterminato già espletati. Come si legge nel sito dell’Avv. Berlocco (http://www.studiolegaleberloco.it/web/abuso-del-contratto-termine-confermato-risarcimento-carico-dellasl/) è stato confermato il risarcimento danni – pari a 6 mensilità lorde – disposto del Tribunale di Trani al ricorrente, dirigente medico, per abuso del contratto a termine oltre i 36 mesi.
La CdA di Bari con pronuncia del 7.3.19 ha correttamente osservato che l’apposizione dei termini a contratti e proroghe senza l’espressa indicazione delle esigenze temporanee ed eccezionali è illegittima.
Come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale.
Queste conclusioni si applicano a medici, infermieri e operatori sanitari che si trovano nelle condizioni di subire una impropria reiterazione del contratto a termine.