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La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei dipendenti pubblici a ricevere 34 anni relativi all’anzianità non riconosciuta

La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei dipendenti pubblici a ricevere 34 anni relativi all’anzianità non riconosciuta

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di Francesca De Domenico

La recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale è destinata a rivoluzionare il sistema retributivo degli impiegati pubblici consentendo il recupero di somme inerenti a maggiorazioni retributive legate all’anzianità di servizio maturata in un arco temporale di 34 anni.
Questo importante traguardo deriva dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3 della legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001), nella parte che limitava l’operatività delle maggiorazioni alla Retribuzione
Individuale di Anzianità (RIA) dei dipendenti pubblici nel triennio 1991-1993, riservandola solo a coloro che avessero maturato i requisiti entro il 31/12/1990.
La ratio della decisione della Consulta risiede nel principio di irretroattività delle leggi, che impedisce l’applicazione retroattiva di nuove leggi a fatti pregressi. La Corte ha sostenuto, infatti, che la legge non può agire retroattivamente, cioè non può influire su situazioni giuridiche già consolidate prima della sua entrata in vigore.
I comparti interessati sono il Comparto delle Funzioni Centrali (ministeri, tribunali, agenzia delle entrate, enti locali, ecc.) e il comparto di Difesa e Sicurezza.
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego avvenuta nel 1993 lo stesso è disciplinato dalle norme del Codice Civile.
Da allora migliaia sono stati i ricorsi presentati innanzi al Tribunale civile da dipendenti pubblici al fine di rivendicare il diritto alla maggiorazione retributiva, stando ai vecchi criteri di anzianità, anche per i periodi successivi al 1990.
Con l’art. 51 n. 3 della L.388/2000 (legge finanziaria 2001)il Governo ha disposto che il diritto alla RIA spettava solo a chi aveva maturato i requisiti entro il 1990.
Orbene, il Governo aveva, in tal modo, introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di
interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.
Proprio su tale disposizione normativa è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità aprendo la strada a migliaia di ricorsi al fine di ottenere ben 34 anni di incremento salariale legato all’anzianità di servizio.