Views: 121
Ai Sigg. iscritti all’albo degli odontoiatri
Gentili Colleghi,
la Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri di quest’Ordine, nell’ambito dell’attività istituzionale che svolge nell’interesse della categoria rappresentata, ha ritenuto opportuno condividere un documento che contenga le principali normative di legge e deontologiche in materia di pubblicità sanitaria, da mettere a disposizione dei propri iscritti.
Noi tutti sappiamo che la pubblicità sanitaria è sicuramente il mezzo più immediato per farsi conoscere dal paziente ma sappiamo anche che questo strumento deve essere correttamente utilizzato, coniugando bene tutti gli interessi in gioco.
Ed infatti, è vero che la liberalizzazione intervenuta con la riforma ha concesso al professionista la possibilità di utilizzare liberamente diversi canali di comunicazione e di espandere anche l’oggetto al fine di pubblicizzare la propria attività lavorativa, ma è altrettanto vero che i messaggi pubblicitari devono muoversi entro certi limiti normativi e non devono collidere con il superiore interesse rappresentato dalla tutela della salute del paziente.
L’informativa che alleghiamo alla presente, pertanto, frutto di un lavoro elaborato in Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, vuole essere di supporto all’attività professionale di tutti i Colleghi, con l’augurio che rappresenti un valido strumento di prevenzione volto a tutelare l’odontoiatra nell’esercizio della sua attività perché un messaggio pubblicitario non rispettoso dei principi deontologici e delle norme di legge, ovvero ingannevole, denigratorio, scorretto e non trasparente e non veritiero può comportare purtroppo conseguenze di natura disciplinare.
Rammento a tutti i Colleghi che il primo contraltare della liberalizzazione, con l’allargamento dei mezzi e dell’oggetto della comunicazione pubblicitaria, è rappresentato dal mutato sistema di controllo dell’Ordine professionale che si estende sino a ricomprendere un’attività di verifica della dichiarazione del sanitario sui requisiti professionali posseduti e sulle caratteristiche del servizio offerto al fine di accertare la trasparenza e la veridicità nonché la decorosità per forma, contenuto e modalità del messaggio veicolato, con un potere discrezionale volto ad escludere la possibilità di una pubblicità sleale e ingannevole.
Il secondo contraltare è rappresentato dalla responsabilità trasferita in capo a noi sanitari, che intendiamo compiere atti di pubblicità informativa, in relazione naturalmente alla legittimità dell’annuncio destinato ai fruitori delle nostre prestazioni professionali che devono essere, anche da noi stessi, tutelati essendo portatori del bene salute.
Questo il quadro di interessi, dunque, che dobbiamo sempre tenere a mente: da un lato la possibilità di pubblicizzare la prestazione offerta con metodi sempre più concorrenziale e dall’altro la necessità di tutelare il cittadino da pubblicità ingannevoli mentre al centro si colloca l’Ordine in una posizione di equilibrio con il compito di rendere un giudizio deontologico sul messaggio che sia rispettoso del decoro e della dignità della professione.
Non ci resta, allora, che osservare i parametri legislativi della veridicità e correttezza e, non da ultimo, le disposizioni contenute nel codice deontologico che introducono gli ulteriori concetti della funzionalità, della non ingannevolezza e dell’assenza di finalità denigratorie.
Mi preme, inoltre, sotto quest’ultimo profilo, richiamare gli artt.55 e 56 di detto codice perché intervengono introducendo una diversificazione tra quella che noi definiamo informazione sanitaria e quella che chiamiamo pubblicità dell’informazione sanitaria,
Quest’ultima, infatti, ha una connotazione puramente promozionale ed è rivolta a persuadere i cittadini verso la scelta dei servizi pubblicizzati; l’informazione, invece, rappresenta l’offerta di notizie utili al bene salute delle persone aggiornandole sui progressi delle conoscenze scientifiche e sulle possibili alternative di cure offerte dall’evoluzione della medicina e dalle moderne scoperte che possono orientare la scelta del paziente verso trattamenti confacenti ai bisogni personali.
Sottolineato che il potere di controllo dell’Ordine professionale ha la duplice finalità di prevenire forme illecite di pubblicità informativa e, nei casi estremi, di reprimere con la funzione disciplinare comportamenti etici scorretti, legati a messaggi pubblicitari contrari alle norme di legge e ai principi deontologici, a ciascun professionista a sua esclusiva salvaguardia e tutela non resta che presentare in via precauzionale un’istanza preventiva di verifica affinché l’Ordine possa esercitare l’attività amministrativa prevista dalla legge. In alternativa, successivamente alla diffusione del messaggio, va comunque trasmessa un’autodichiarazione di conformità del contenuto alle prescrizioni legislative e deontologiche (la modulistica è scaricabile dal sito https://www.omceo.me.it/normativa/pubblicita-sanitaria/).
La Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri, pertanto, Vi incoraggia fortemente a rivolgervi all’Ordine professionale, al fine di ricevere una valutazione sul contenuto del messaggio pubblicitario che si intende divulgare, nella piena consapevolezza che il controllo preventivo rappresenta il miglior strumento per non sbagliare, scongiurando di non incorrere in errore.
Nella speranza che la presente informativa possa essere di supporto a tutti Voi ai fini di una corretta divulgazione dei messaggi pubblicitari, la Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliendo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il Presidente CAO
dott. Giuseppe Renzo
Si allega nota di riferimento:
Pingback: Informativa in materia di pubblicità sanitaria – CAO c'è