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Il numero dei soci e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere determinata a maggioranza di due terzi pena lo scioglimento dalla società
“Possono assumere la qualifica di Società tra professionisti (STP) le società il cui atto costitutivo preveda: l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa all’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.
Questo quanto è stato stabilito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) pubblicata all’interno del bollettino n. 24 di lunedì 17 giugno (pagina 25) e che sarà segnalato al ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico con l’obiettivo di intervenire sul testo della legge n. 183/2011, articolo 10 comma IV lettera b) (legge di stabilità 2012) con disposizioni in tema di limitazione della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate, per rendere più chiara la formulazione assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Consigli e Federazioni di ordini professionali “che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata”.