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Si torna ancora una volta a sollecitare gli iscritti sul tema ECM.
Si rammenta che la data del 31 dicembre 2021 è il termine ultimo per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo inerente il triennio 2014-2016 .
Gli iscritti sono invitati a verificare la propria posizione ECM rispetto alla necessità di spostamento di crediti o di registrazione di esoneri ed esenzioni.
Lo spostamento dei crediti si effettua attraverso il sito del Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it
Più in dettaglio:
– il debito formativo del triennio 2014-2016 potrà essere colmato spostando crediti che siano stati maturati nel successivo triennio 2017-2019;
– il debito formativo del triennio 2017-2019 potrà essere colmato spostando crediti dell’attuale triennio maturati entro il 31 dicembre 2021. Lo spostamento di crediti acquisiti tramite FAD è ammesso solo relativamente ad eventi la cui data di chiusura non superi il 31 dicembre 2021.
Riguardo poi alla circostanza che i crediti conseguiti negli ultimi mesi di quest’anno potranno essere visibili nella piattaforma Cogeaps (e quindi utilizzabili per il suddetto “spostamento”) soltanto nei primi mesi dell’anno entrante, sarà successivamente indicato un termine entro il quale poter procedere allo spostamento necessario a regolarizzare l’eventuale carenza rispetto al proprio obbligo formativo del triennio 2017-2019.
Appare utile ricordare ancora che:
– nel rispetto della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera CNFC del 18 dicembre 2019), non è possibile applicare le riduzioni previste nel “Manuale sulla formazione continua” al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021;
– per quanto riguarda la possibilità di spostamento dei crediti, si fa presente che laddove si sia ottenuto una certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM, i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto a quanto necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale;
– l’esenzione dall’obbligo formativo per i “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è ammessa per coloro dalla cui attività saltuaria deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Questi soggetti, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.
La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.
Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe a vigere l’intero obbligo formativo individuale triennale.
Il Direttore
Avv. C. Miceli
Il Responsabile della Segreteria ECM
G. Ingegniere