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Nel seminario si approfondirà il tema, oggi di grande attualità, dell’autonomia differenziata.
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (revisionato nel 2001) prevede, com’è noto, che alle Regioni possano essere attribuite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, riguardanti alcune materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato (l’“organizzazione della giustizia di pace”; le “norme generali sull’istruzione”; la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”) e tutte le materie di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (tra cui le materie dell’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche …”, e della “tutela della salute”).
L’autonomia differenziata può realizzarsi attraverso un procedimento che contempla il raggiungimento di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, e l’approvazione, a maggioranza assoluta, di una legge attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. L’articolo 116 precisa, inoltre, che devono essere comunque rispettati i principi previsti dall’articolo 119 della Costituzione.
L’autonomia differenziata, dall’ingresso della sua previsione in Costituzione, nel 2001, non è mai stata attuata.
Da qualche anno, a partire soprattutto dai referendum consultivi che si sono svolti in Veneto e in Lombardia nel 2017, che hanno rilanciato politicamente tale istituto, è in corso un processo attuativo dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’entrata in vigore della recente “legge Calderoli” (n. 86 del 2024), che intende porre le condizioni per dare seguito alla previsione costituzionale dell’autonomia differenziata, rende concreta tale possibilità. Quest’ultima legge pone alcuni limiti al regionalismo differenziato, prevedendo, soprattutto, che esso possa trovare realizzazione, riguardo alle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, solo subordinatamente alla determinazione dei relativi “livelli essenziali” (secondo quanto prevede l’articolo 117, comma 2, lettera m).
Il futuro di questa legge, tuttavia, è incerto perché sulla stessa pendono una richiesta di referendum abrogativo e alcuni ricorsi regionali alla Corte costituzionale.
L’opinione pubblica è divisa tra chi ritiene che l’autonomia differenziata possa offrire nuove risorse e potenzialità al regionalismo italiano, che da tempo vive una condizione di grave crisi, e chi invece teme che l’attuazione di tale istituto, in mancanza di adeguate garanzie, possa determinare quella che è stata definita efficacemente la “secessione dei ricchi”, finendo con l’accentuare il già consistente divario socioeconomico tra Nord e Sud. L’incremento delle funzioni di alcune Regioni, infatti, potrebbe determinare il conseguenziale aumento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.