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Bonus statale Covid-19 per Medici ed Odontoiatri. A chi e quando spetta la tranche del mese di aprile 2020. Disco verde alle istanze da inviare all’ENPAM entro l’8 luglio

Bonus statale Covid-19 per Medici ed Odontoiatri. A chi e quando spetta la tranche del mese di aprile 2020. Disco verde alle istanze da inviare all’ENPAM entro l’8 luglio

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di Salvatore Rizzo

SOLDI – BANCONOTE EURO – CORRUZIONE – TANGENTI – TANGENTE – MAZZETTA

Riconosciuto un bonus di 600 euro anche per il mese di aprile, erogato automaticamente a chi ha fruito del bonus di marzo e aperto a nuove categorie di professionisti precedentemente esclusi.

Tra le novità, l’apertura al bonus per i neoiscritti all’ENPAM dal 2019 e per i fruitori di pensione indiretta.

Le domande, per chi non abbia ricevuto la tranche di marzo, potranno essere presentate all’ENPAM fino all’8 luglio 2020. Resta ancora incerto il destino del bonus per il mese di maggio.

Il 29 maggio scorso è stato firmato il decreto interministeriale attuativo per l’erogazione del bonus in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale e, conseguentemente, già da oggi è possibile (per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti) presentare all’ENPAM la domanda per l’indennizzo da 600 euro che il Governo ha previsto, per il mese di aprile, a favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Il decreto dispone un’erogazione automatica di 600 euro, per il mese di aprile, a chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo, mentre gli altri professionisti potranno presentare le domande a partire dall’8 giugno e fino all’8 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata, entro i termini di cui sopra, attraverso accesso nell’area riservata del sito istituzionale dell’ENPAM (www.enpam.it). Una volta entrati, cliccare su “Domande e dichiarazioni online” e poi su “Richiesta indennizzo statale Covid-19”.

Il decreto prevede, inoltre, l’erogabilità del bonus anche ai titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti) e la fruibilità dell’agevolazione anche ai neoiscritti all’ENPAM dal 2019.

Tutto tace, invece, per la tranche di maggio del bonus.

La nuova domanda riguarda dunque tutti quei soggetti che, per difetto di requisiti, erano rimasti esclusi dal beneficio del bonus di marzo.

Questo significa ad esempio che anche medici ed odontoiatri che, oltre che all’ENPAM versano contributi anche ad altri istituti previdenziali, questa volta potranno presentare domanda per l’indennizzo, a differenza di quanto accaduto a marzo.

Novità anche per quanto riguarda chi ha avviato solo di recente la propria professione medica o odontoiatrica; il bonus di aprile potrà infatti essere richiesto da chi è iscritto all’ENPAM fino al 23 febbraio 2020.

Continueranno invece a rimanere esclusi dal bonus da 600 euro di aprile i soggetti assunti con un contratto subordinato a tempo indeterminato oppure che sono percettori di una pensione diretta.

Il Bonus nel dettaglio tecnico

L’art.78 del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. n.34/2020) rifinanzia il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art.44 del decreto “Cura Italia” (D.L. n.18/2020 convertito dalla Legge n.27/2020) e finalizzato all’erogazione anche ai professionisti iscritti ad un Ordine – per il tramite della relativa Cassa di previdenza – di un bonus analogo a quello erogato alle altre categorie di lavoratori autonomi.

Il rifinanziamento è finalizzato, dopo la prima erogazione di marzo, al riconoscimento agli interessati di due ulteriori tranche del “bonus” (per i mesi di aprile e maggio).

Tuttavia, come per il bonus del mese di marzo, tutto viene rinviato ad uno specifico decreto interministeriale attuativo, per gli importi, per modalità e per termini di erogazione.

Quanto ai requisiti di fruizione, il “Decreto Rilancio” dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente disparità di trattamento rispetto ai professionisti che fruiscono della analoga pensione di invalidità erogata dalle altre Casse professionali).

Infine, come già evidenziato in precedenza rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

Divieto di cumulo

Il bonus, oltre a non essere cumulabile con tutti gli altri bonus erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori), con il reddito di cittadinanza e con il Reddito di Emergenza (REM), è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Importo del bonus e beneficiari

Il decreto dispone l’erogazione di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse di previdenza (nel nostro caso l’ENPAM), senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Il decreto estende, poi, la fruizione del bonus per il mese di aprile, anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali previsti dalla norma e meglio specificati in seguito.

Definizione di cessazione e riduzione dell’attività professionale

Il bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

Al riguardo, il decreto attuativo precisa che:

1) per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

2) per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);

3) per i professionisti che si siano iscritti all’ENPAM tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.

Modalità di erogazione

Ad esclusione dell’erogazione automatica a chi abbia fruito del “bonus marzo”, ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo, i nuovi richiedenti non devono essere:

1) lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

2) titolari di pensione.

A tal proposito si consideri che: il “Decreto Rilancio” afferma la compatibilità del bonus con la fruizione dell’assegno ordinario di invalidità dell’INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni) e che i richiedenti debbano dichiarare, in sede di domanda, di non essere titolari di pensione diretta; il che rende possibile la fruizione del bonus anche ai titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).

La Cassa di previdenza di rispettiva iscrizione (nel nostro caso l’ENPAM) provvederà a verificare i requisiti e ad erogare il bonus.

Il bonus può essere richiesto ad una sola Cassa di previdenza in relazione ad una sola gestione previdenziale.

Caratteristiche e contenuti della domanda

In sede di domanda, i professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto in precedenza;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

Alternativamente:

● di aver percepito nell’anno 2018 redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Annotazione importante: Si evidenzia che, nel decreto attuativo del bonus di marzo, il reddito in riferimento non era solo quello “professionale”, ma quello “complessivo”, al lordo degli introiti da locazione;

● in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;

● di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

● di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimetre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica;

La domanda deve essere presentata, dall’8 giugno all’8 luglio 2020, attraverso accesso nell’area riservata del sito istituzionale dell’ENPAM (www.enpam.it). Una volta entrati, cliccare su “Domande e dichiarazioni online” e poi su “Richiesta indennizzo statale Covid-19”.

Le domande, accompagnate, a pena di inammissibilità, da copia di un documento di identità, del codice fiscale e delle coordinate del conto su cui operare l’accredito del bonus, saranno verificate dal punto di vista formale, ed accolte, dall’ENPAM in base all’ordine cronologico di presentazione ed approvazione.

Solo in un secondo momento, sulla base dei dati acquisiti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, l’ENPAM stessa procederà alla verifica dei dati previdenziali e fiscali dichiarati dai richiedenti (con conseguente possibilità di revoca della concessione e recupero di quanto indebitamente erogato).

Limiti all’erogazione

Come per il bonus di marzo, le Casse di previdenza dovranno inviare settimanalmente un report delle somme erogate ai fini del monitoraggio della capienza dello stanziamento. Infatti, qualora in via ipotetica, si prefiguri l’esaurimento dei fondi, l’erogazione dei bonus andrà sospesa, in attesta di eventuali rimodulazioni dei fondi stanziati per il reddito di ultima istanza.

Considerazioni finali

In primo luogo e principalmente a fronte di una norma del “Decreto Rilancio” che parla di due bonus (uno per aprile ed uno per maggio) e di anticipazioni da parte di autorevoli osservatori della stampa

nazionale, che indicavano un importo di 800 euro per la tranche di aprile e di 1.000 euro per quella di maggio, l’attuale decreto attuativo disciplina esclusivamente l’erogazione del primo dei due e per un importo inferiore. Nulla è dato sapere della seconda tranche del bonus.

In secondo luogo, il decreto attuativo lascia qualche perplessità in ordine alla compatibilità del bonus con le pensioni: per un verso (dal decreto legge “Rilancio”) considerandolo compatibile con la sola pensione di invalidità erogata dall’INPS e non con quelle analoghe erogate dalle Casse a cui sono iscritti i beneficiari del bonus. Per altro verso, mentre la norma primaria indica l’incompatibilità con tutte le pensioni (meno quella di invalidità INPS), il decreto attuativo prevede che in sede di domanda si debba dichiarare solamente di non fruire di pensione diretta.

Ultimo elemento di perplessità, sono le soglie reddituali che, nel decreto di marzo, sono riferite al reddito complessivo, mentre, per i nuovi beneficiari che dovranno presentare domande perché non hanno fruito del primo bonus, la soglia è riferita al solo reddito professionale quindi, una soglia decisamente inferiore a quella richiesta per il mese di marzo.

Non è chiara la ragione di tale discrepanza né se ne percepisce la motivazione.