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Chiarimenti in merito alle procedure per l’erogazione di farmaci in DPC NON SOSTITUIBILI CON ADR

Chiarimenti in merito alle procedure per l’erogazione di farmaci in DPC NON SOSTITUIBILI CON ADR

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In allegato la nota dell’ASP Messina, mentre qui di seguito la relativa comunicazione di Federfarma (per eventuale utilità):

Chiarimenti in merito alle procedure per l’erogazione 

di farmaci in DPC NON SOSTITUIBILI PER ADR

In riferimento alla nota dell’ASP di Messina, prot. 100059 del 23/05/2024 in allegato, si ribadisce che quando nella prescrizione medica dei farmaci DPC risulta inserita la clausola:

NON SOSTITUIBILE effettuato invio ADR prot. n. XXXXXXXXX

(ATTENZIONE!!! Questa è l’unica clausola di NON Sostituibilità ammessa nella DPC)

la farmacia è tenuta alla trasmissione della ricetta all’indirizzo farmaceuticaconvenzionata@asp.messina.it affinché l’ufficio preposto possa verificare la presenza e correttezza dell’ADR e indirizzare il paziente circa la fornitura.

In particolare, nella nota viene specificato che l’attestazione ADR deve riferirsi al farmaco oggi proposto per la fornitura DPC, ad esempio:

Se la scheda ADR trasmessa all’ASP si riferisce alla specialità CLOPIDOGREL KRKA*28CPR 75MG [ 039482031 ], acquistata in precedenza, e in questo momento la specialità proposta dall’ASP per la fornitura invece è CLOPIDOGREL ZEN*28CPR RIV 75MG [ 039599030 ] non può più essere fatta valida la precedente attestazione ADR.

Nel caso in cui anche questa specialità procurasse all’utente reazioni avverse, il medico è tenuto a inviare all’ASP nuova specifica scheda ADR per CLOPIDOGREL ZEN e, quindi, potrà inserire nella ricetta la clausola indicata in premessa.