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Dall’Assessorato della salute, dal 16 settembre 2013, è stato avviato in Sicilia il processo di prescrizione dei farmaci in modalità dematerializzata, prevedendo una fase transitoria in cui è stata richiesta al medico prescrittore di apporre firma e timbro sul promemoria per garantire la regolare erogazione dei farmaci all’assistito anche nei casi in cui vi erano difficoltà oggettive alla presa in carico.
Per il medico prescrittore, dal 01/11/2013, tra le disposizioni applicative che devono essere rispettate decade l’obbligo di timbrare e firmare i promemoria; il medico deve garantire la stampa del promemoria in maniera conforme alla normativa, in particolare la qualità di stampa deve consentire l’acquisizione del NRE (numero ricetta elettronica) e CF (codice fiscale) con i lettori di barcode. L’eventuale clausola di “non sostituibilità” di un farmaco, può essere apposta solo nei casi previsti dalla normativa e specificandone la motivazione. Le prescrizioni contenenti la nota di “non sostituibilità” saranno oggetto di specifici controlli ed eventuali abusi verranno sanzionati dalle ASP: a tal proposito, si ricorda che la non sostituibilità per problemi connessi alla tollerabilità (tipo 1) e vincolata alla redazione da parte dei medici della scheda di segnalazione per reazione avversa inviata preventivamente agli organi competenti, nel rispetto del DA 0065 del 14/01/2013 che prevede ulteriori vincoli per l’apposizione della nota di non sostituibilità. Nel caso di malfunzionamenti del gestionale del medico, che genera anomalie nella stampa del promemoria e/o nella predisposizione del dato telematico, la Regione provvedere, oltre alla segnalazione diretta al medico, alla sua temporanea disattivazione alla prescrizione dematerializzata, che sarà ripristinata previa verifica della corretta funzionalità ed aderenza agli standard richiesti. Nelle more delle definizioni circa le modalità di gestione e di trattamento di alcune categorie di farmaci da parte delle istituzioni centrali locali coinvolte, sono al momento escluse le prescrizioni su ricetta dematenalizzata, oltre ai farmaci previsti dall’articolo 3 del DM 02 novembre 2011 (medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope), le seguenti categorie di farmaci:
Farmaci di classe C a favore di invalidi di guerra e vittime del terrorismo
Ossigeno terapeutico
Farmaci sottoposti a piani terapeutici
Medicinali inclusi nel PHT non soggetti a piano terapeutico (antipsicotici atipici, fondaparinux, etc).
Farmaci sottoposti a prescrizione limitativa RL (prescrizione diretta specialistica o ospedaliera)
Distribuzione per conto (Dpc) ed integrativa.
I Medici sostituti non in possesso delle credenziali di accesso al SistemaTS, che sostituiscono il Medico titolare, sono esonerati dall’obbligo della prescrizione della ricetta dematerializzata e le ricette rosse del SSN prescritte in forma cartacea non concorreranno alla valutazione del medico titolare per quanto riguarda il calcolo della percentuale di prescrizioni dematerializzate.
Per quanto riguarda i farmacisti: diviene obbligatoria “la presa in carico” della prescrizione prima dell’erogazione dei farmaci. I promemoria devono consentire al farmacista la corretta rilevazione dei soli elementi quali il codice di ricetta elettronica (NRE) ed il codice fiscale del paziente; a tal proposito si ricorda che per l’erogazione dei farmaci nonché delle altre caratteristiche della ricetta (Note AIFA, Esenzioni, ect.) il farmacista dovrà attenersi esclusivamente al dato telematico reso disponibile dalla funzione di presa in carico. I promemoria che non consentono la completa acquisizione del NRE non devono essere considerati validi (solo per il codice fiscale si può utilizzare in alternativa la tessera sanitaria, qualora esibita). Nel caso di indisponibilità tecnica ad accedere ai servizi necessari per il trattamento dei dati (presa in carico ed erogazione) della ricetta elettronica de-materializzata farmaceutica, la farmacia segnala l’anomalia al sistema TS tramite specifiche funzionalità che saranno rese disponibili. La prima segnalazione effettuata è valida anche per le successive erogazioni di farmaci e fino al ripristino dell’accesso. In tal caso, il farmacista può consegnare il/i farmaco/i sulla base dei dati contenuti nel promemoria cartaceo, previo il suo ritiro, dove
annoterà data e orario di erogazione; successivamente, al ripristino delle normali condizioni di lavoro, dovrà comunque effettuare tutte le operazioni previste (presa in carico ed erogazione) sui dati e trasmetterà l’erogato con il flusso xml del comma 5 art 50 in analogia con tutte le altre ricette dematerializzate correttamente elaborate; qualora risultassero ìncongruenze fra quanto erogato in funzione del promemoria e quanto presente sul SistemaTS, il farmacista provvederà alla sola presa in carico e trasmetterà l’erogato con il flusso xml del comma 5 art 50. Il farmacista nell’erogazione deve rispettare le disposizioni in vigore con particolare riferimento ai gruppi di equivalenza e alla eventuale nota di non sostituibilità; solo nel caso
in cui il Farmacista deve operare una sostituzione in base alla Convenzione Nazionale “DPR 371/98 art.6, comma 2 o 3, nelle more delle definizioni circa le modalità di gestione e trattamento da parte delle istituzioni centrali e locali coinvolte, potrà farlo provvedendo obbligatoriamente alla sola presa in carico della DEM che, una volta apposta la prevista annotazione, dovrà essere trasmessa con il flusso xml del comma 5 art 50, in analogia con tutte la altre ricette dematerializzate correttamente elaborate.
Tali sporadici casi saranno comunque sottoposti a controllo analitico da parte delle ASP, che potranno addebitare gli importi nei casi di non conformità alle disposizioni vigenti. Non cambiano le regole di tariffazione già in vigore, i promemoria dovranno essere consegnati a parte corredati dalle fustelle relative ai farmaci erogati e dovranno riportare nello spazio posto in basso a destra il ticket corrisposto dall’utente.
Per maggiori info scaricare circolare n 57 all 1 e circolare n 57 all 2