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Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 23-9-2021 (All. n. 1).
L’art.1, comma 1, prevede che, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020- 2023 e al triennio 2021-2024, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020.L’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020 dispone che: ”Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell’art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.