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Sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto. Il provvedimento prevede norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) con l’obiettivo di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali. Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. Inoltre, si interviene in materia di: – potenziamento dell’Istituto superiore di sanità; – potenziamento delle reti di assistenza territoriale; – istituzione di aree sanitarie temporanee; – assistenza a persone e alunni con disabilità; – disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia; – misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici. Di seguito si riportano alcune disposizione di interesse per la professione medica. L’art. 1 (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) dispone che si possa procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020. L’art. 2 (Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale) prevede che al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonchè di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica. L’art. 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) stabilisce che per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. L’art. 5 (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale) prevede che le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l’anno 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale onvenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro. L’art. 8 (Unità speciali di continuità assistenziale) dispone che al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’art. 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario) stabilisce che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega copia del decreto-legge indicato in oggetto (All. n. 1).
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