La testata digitale dell'OMCeO Messina
 
Frequenza del corso di formazione di medicina generale senza abilitazione. Lo prevede il D.L. in vigore dal 2 marzo

Frequenza del corso di formazione di medicina generale senza abilitazione. Lo prevede il D.L. in vigore dal 2 marzo

Views: 191

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020

Art. 29

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in  medicina
                     generale triennio 2019-2022

  1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo  100  del  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.233, e all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2006,  sono  ammessi  con  riserva  a frequentare il corso di formazione specifica  in  medicina  generale, relativo al triennio  2019-2022,  anche  i  laureati  in  medicina  e chirurgia, collocatisi utilmente  in  graduatoria,  che  non  possono sostenere l’esame di Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della professione di medico-chirurgo  a  seguito  di  quanto  disposto  con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca  in  data  24 febbraio  2020  a  seguito  delle  misure  urgenti  in   materia   di contenimento e gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
  2. L’abilitazione all’esercizio professionale di cui  al  comma  1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti  entro  e non oltre la prima sessione utile  di  esami  di  Stato  fissata  dal Ministro dell’università e  della  ricerca.  Fino  al  conseguimento della predetta abilitazione all’esercizio professionale,  i  suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui  all’articolo  19, comma 11, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  ne’  partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell’articolo 9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.