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Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) – documenti sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro e sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro

Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) – documenti sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro e sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro

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La FNOMCeO segnala che il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), con provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, ha adottato un documento di indirizzo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro (Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali) (All.n.1), al fine di fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio. Tale provvedimento chiarisce che la realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo restano in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Ribadisce pertanto, come non sia consentito al
datore di lavoro raccogliere informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, compresa l’intenzione ad aderire o l’avvenuta vaccinazione del lavoratore/lavoratrice. Conferma inoltre la centralità del ruolo del medico
competente non solo nel contrasto e nel contenimento della diffusione virale in ambiente lavorativo, ma anche nel raccordo con il sistema sanitario nel caso di vaccinazioni nei luoghi di lavoro.
Occorre inoltre evidenziare che anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro messo in evidenza altresì nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro (Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale) (All.n.2), anch’esso disponibile sul sito del Garante. Tale documento fornisce indicazioni di carattere generale in merito al trattamento dei dati personali dei lavoratori. In particolare, specifica come il medico competente non tratti i dati per conto del datore di lavoro, ma in qualità di titolare del trattamento degli stessi. Inoltre, esplicita gli obblighi che il Regolamento pone in capo medico competente in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori. Dunque, anche nel contesto emergenziale il Garante sottolinea la funzione di garanzia del medico competente nel trattamento dei dati dei lavoratori. Infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allegano i due documenti indicati in oggetto (All.ti n.2).

In allegato:

COM_N_126_signed.pdf

all1.pdf

all2.pdf