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Il 22 luglio scade l’imposta di bollo da applicare, in modo virtuale, alle fatture elettroniche emesse durante il secondo trimestre dell’anno in corso (aprile-giugno 2019).
L’assolvimento della marca da bollo di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) è obbligatoria per le fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per gli importi inferiori la marca da bollo non va invece applicata. Le e-fatture devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
La marca da bollo può essere pagata con addebito su conto corrente bancario o postale, utilizzando il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate o pagata
con modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica (modello F24-Ep per gli enti pubblici). I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono: 2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre, 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni ,2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nell’F24 vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”. Nell’F24 Enti pubblici vanno indicati in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”, nella sezione “Dettaglio versamento.