Views: 1160
IMPORTANTE PEC inviata dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri a tutti gli iscritti che non risultano, sulla piattaforma del Ministero della Salute, in regola con l’obbligo vaccinale COVD-19.
Si sollecita quindi di verificate costantemente la vostra casella PEC per l’eventuale ricezione di una importante nota dell’Ordine sull’obbligo vaccinale, alla quale si deve dare riscontro entro 5 giorni (disposti per legge), pena, ahimè, l’inevitabile sospensione immediata dall’esercizio della professione.
Tale argomento era stato già anticipato in un articolo del 23 dicembre US su Messina Medica 2.0.
Per maggiore chiarezza, si riporta la questione più dettagliatamente.
Ai sensi del decreto-legge n. 172/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali) i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covidcomprensiva, dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
La regolarità vaccinale, infatti, costituisce adesso requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria, e solamente in caso di accertato pericolo per la salute (attestato dal medico di medicina generale esclusivamente secondo quanto stabilito dalla relativa circolare ministeriale) la vaccinazione può essere omessa o differita.
Lo stesso decreto legge impone all’Ordine di verificare lo stato vaccinale dei propri iscritti attraverso i dati risultanti nella Piattaforma nazionale DGC, la cui lettura viene messa a disposizione dal Ministero della Salute per l’estrapolazione dei dati a cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Ci rendiamo amaramente conto che dalla succitata Piattaforma nazionale DGC possono risultare incongruenze grossolane, a loro volta dovute a problemi nella fase di inserimento e trasmissione dei dati da parte dei vaccinatori, oppure dovute al mancato recepimento dell’esenzione correttamente presentata, oppure ancora (caso che potrebbe essere molto frequente) potrebbero riguardare tutti coloro che non hanno ancora eseguito la dose booster secondo tempistica stabilita.
Pur consapevoli di tali criticità del sistema, vi informiamo che, sempre ai sensi dello stesso decreto-legge, qualora dalla Piattaforma nazionale DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine dovrà invitare l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, oppure l’attestazione giustificativa dell’omissione o del differimento della stessa, oppure ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione (vaccinazione che dovrà quindi essere eseguita entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione del predetto invito dell’Ordine), o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Le disposizioni prevedono che, nel caso in cui l’iscritto non vaccinato presenti documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine deve invitarlo a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso, infine, di inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Ordine dovrà adottare un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dall’esercizio professionale ex lege con annotazione nell’Albo. Per un maggiore chiarimento, spieghiamo che tale sospensione scatta per espressa disposizione di legge e l’Ordine, secondo previsione normativa, si limita ad emanare un provvedimento non sanzionatorio bensì avente valenza dichiarativa di uno status giuridico, cioè quello della sospensione dall’esercizio professionale.
Tale sospensione perdurerà fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, fino alla somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Alla luce delle criticità di sistema sopra descritte, certamente comprensibili, ci scusiamo anticipatamente per il caso in cui un nostro iscritto debba essere erroneamente raggiunto, pur avendo egli assolto all’obbligo vaccinale.
A tutti gli iscritti che riceveranno il suddetto invito da parte dell’Ordine raccomandiamo vivamente di provvedere a fornire nei tempi indicati la documentazione necessaria.
P.S.: vi chiediamo di non trasmetterci la documentazione del caso prima di aver effettivamente ricevuto l’invito da parte dell’Ordine, ciò anche al fine di evitarvi un ulteriore invio in considerazione dell’ingente mole di dati sempre in costante aggiornamento che i nostri uffici dovranno gestire.