Views: 378
Nelle lettere, l’INPS comunica la messa in mora dell’istituto previdenziale nei confronti dei committenti, privati e pubblici, che non hanno pagato i contributi previdenziali per professionisti e collaboratori assicurati presso la Gestione Separata dell’INPS pur avendo denunciato sul flusso Uniemens il pagamento di compensi a tali lavoratori.
Nel Messaggio l’INPS ricorda che: la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile; le sanzioni civili sono calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento, applicando quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000; la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e le istruzioni di pagamento (utili per la compilazione della delega di pagamento F24) – è presente sul Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata. La stessa è inviata all’azienda committente in formato PDF allegata al messaggio inviato all’indirizzo PEC conosciuto dall’Istituto; mentre all’intermediario (delegato) è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i Codici Fiscali delle aziende interessate dalla comunicazione stessa; la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.
Il debitore rispondendo a questo avvertimento può regolarizzare la propria situazione, versando quanto dovuto entro 30 giorni con la possibilità di pagamento dilazionato. Nel caso in cui il contribuente/committente abbia già provveduto a saldare il proprio debito, potrà far valere tali situazioni intervenute successivamente. L’avviso bonario è propedeutico al passaggio alle fasi successive, che prevedono il recupero del debito tramite l’emissione dell’avviso di addebito esecutivo con l’intimazione ad adempiere il pagamento della contribuzione dovuta entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di addebito. In assenza di opposizione presso il Giudice del Lavoro (entro 40 giorni dalla notifica) l’agente di riscossione procederà all’esecuzione forzata nei confronti del debitore.