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Medici specializzandi: ultime novità alla luce della recente sentenza della Corte Europea del 24 gennaio 2018

Medici specializzandi: ultime novità alla luce della recente sentenza della Corte Europea del 24 gennaio 2018

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di Francesca De Domenico

 

Francesca De Domenico

Al fine di dirimere dubbi interpretativi circa il risarcimento dei danni ai medici ex specializzandi e fare chiarezza sul relativo diritto intendiamo focalizzare l’attenzione sugli ultimi arresti giurisprudenziali in particolare sulla prescrizione sulla indicizzazione annuale e triennale, riguardante soltanto i medici che hanno frequentato i corsi dal 91 al 2006, e sulla data di inizio della specializzazione per i frequentanti ante 91.

La Cassazione ha, con orientamento univoco, stabilito i precisi criteri circa l’applicazione della normativa europea ed il relativo diritto al risarcimento dei danni .

A seguito della recente sentenza della Corte Europea si sono ingenerate confusioni e si è omesso il doveroso distinguo fra coloro che hanno frequentato i corsi 82/91 e coloro che si sono specializzati negli anni 91 / 2006 .

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella recente sentenza del 24 gennaio 2018, ha statuito un importante principio di diritto che ha aperto la strada al risarcimento del danno anche in favore degli specializzandi iscrittisi ai corsi a partire dall’anno 1982, diritto prima negato, ponendo una volta per tutte fine all’altalenarsi della giurisprudenza che nel corso degli anni è stata caratterizzata dal susseguirsi di sentenze contrastanti e contraddittorie.

Infatti, i Giudici europei hanno finalmente confermato che “qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medici specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, assunto a cui si è presto adeguata anche la giurisprudenza della Cassazione, che a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire come “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE…spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018” (Cassazione Covile, Sez. Unite, 31/07/2018 n. 20348).

La Corte Suprema (ordinanze nn. 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066 del 17/01/2019), adeguandosi ai principi espressi dalla Corte Europea, ha in sostanza distinto tre diverse categorie di soggetti:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione, neanche se il corso sia proseguito dopo l’entrata in vigore della direttiva;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.

Resta comunque insormontabile il fattore prescrizione, atteso che, sebbene si potrebbe sostenere che la sentenza europea possa averne riaperto i termini, l’orientamento fin qui seguito, granitico e più che consolidato, la continua a far decorrere dal 27 ottobre del 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999 che, all’art. 11, quantificava in maniera precisa quell’adeguata remunerazione già prevista dalla normativa comunitaria di riferimento (Cass. Civ., Sez. III, n. 5275 del 06/03/2014; Cass. Civile, Sez. 6-3 del 20 marzo 2014 n. 6606; Cass. n. 1917/2012; Cass. nn. 10813/2011, 17350/2011, 17868/2011, 23568/2011).

Nessun dubbio sul carattere decennale del termine, essendo pacifico che “Il risarcimento del danno riconosciuto ai medici è assoggettato all’ordinario termine decennale di prescrizione, trattandosi di danno conseguente all’inadempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non anti – giuridica, riconducibile come tale all’area della responsabilità contrattuale”, tuttavia, la suindicata decorrenza comporta che, in assenza di validi atti interruttivi indirizzati agli Enti entro il termine del 27 ottobre 2009, il diritto azionato si manifesta prescritto e, di conseguenza, la domanda risarcitoria suscettibile di rigetto.

Da ultimo, alcune considerazioni in riferimento ai medici specializzandi post 1991 i quali, diversamente dai colleghi iscrittisi ai corsi negli anni precedenti, hanno potuto beneficiare del trattamento economico previsto dal D. lgs n. 257 del 1991 ma che, sulla scorta delle migliorie economiche e contrattuali previste dai DPCM del 2007, attuativi del D. lgs n. 368 del 1999, hanno introitato diverse cause finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra quanto riduttivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire in base alla più recente normativa, ovvero al fine di ottenere indicizzazione annuale e rideterminazione triennale del compenso.

Relativamente a questi ultimi, si segnala una giurisprudenza maggioritaria sfavorevole riguardo i maggiori compensi richiesti, “Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina e riconosciuto un maggior importo a titolo di adeguata remunerazione. Tale decisione, infatti, costituisce il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale e in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d’adeguamento alla normativa comunitaria…Deve, pertanto, escludersi che lo Stato Italiano, nell’attribuire un trattamento più favorevole soltanto ai medici che hanno iniziato a frequentare il corso di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007, abbia disciplinato la materia in

maniera non conforme alle direttive comunitarie, non ravvisandosi perciò alcun inadempimento dello Stato italiano agli obblighi imposti dalla direttiva n. 93/16/CEE”.

In conclusione, non potendosi ravvisare, per i motivi sopra esposti, una posizione di diritto soggettivo di fonte comunitaria avente ad oggetto l’adeguamento dell’adeguata remunerazione nella misura e con le modalità poi concretamente introdotte nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 368/1999, così come modificato dalla L. 266/2005, non è configurabile una corrispondente responsabilità dello Stato Italiano a tale titolo, atteso che “la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CEE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione adeguata, né dei criteri di determinazione di tale remunerazione” (Cassazione n. 4449/2018).

Stesse considerazioni per il diritto all’indicizzazione annuale della borsa di studio nella misura del tasso programmato d’inflazione ex art. 6 del D. lgs n. 257/91, fin dapprincipio negato dai Giudici, “l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 33, della L. 2 dicembre 1995 n. 549” (Cass. S.U. 16.12.2008 n. 29345; Cass. Civ. Sez. Lav., 26.5.2011 n. 11565; Cass. Civ. Sez. Lav., 4.7.2014 n. 15362), differimento temporale per ragioni di compatibilità finanziaria ritenuto legittimo dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 432/1997).

Da ultimo, si segnala che anche la rideterminazione triennale del compenso prevista dall’art. 6 del D. lgs n. 257/91, dopo una serie iniziale di sentenze favorevoli, ha visto negli ultimi tempi un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale che, ormai prevalentemente, rigetta anche tale ultima domanda, atteso che il dato letterale dell’art. 32, comma 12, della L. n. 449/1997 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nel D. lgs n. 257 del 1991 e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che “deve, pertanto, ritenersi che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale” (Cassazione Sezione Lavoro, n. 4449 del 23/02/2018; Cassazione 13 giugno 2018 n. 15520).

Pertanto per i medici ante 91 la prescrizione è decennale ed il relativo diritto si è irrimediabilmente prescritto nell’ottobre 2009, in assenza di atti interruttivi.

Il diritto è riconosciuto soltanto per i medici che si sono iscritti nell’anno 82’

Per i medici post 91’ è negato il risarcimento per mancata attuazione della normativa europea cosi come è negato il diritto alla indicizzazione annuale e rideterminazione triennale.