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Il Ministro della Salute ha ritenuto di dover procedere all’inserimento di nuove sostanze psicoattive nella tabella I e nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per dar luogo agli aggiornamenti delle tabelle del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa. In conclusione, si rileva che nelle Tabelle I, II, III e IV del D.P.R. n. 309/90 trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza.
Si allega il testo del decreto: