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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 25-10-2020 è stato pubblicato il provvedimento con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto, firmato il 24 ottobre 2020, contiene le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini:

  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  • Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
  • In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte
    al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
    previsti dalla contrattazione collettiva;
    3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di
    utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e

linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
tal fine forme di ammortizzatori sociali.

  • Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della
    diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal
    Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
    sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per
    la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.
  • Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto
    obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
    accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di
    positività.
  • Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
    servizio sanitario, nonchè in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli
    addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
  • Le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela
    della salute adottate dalle competenti autorità.
  • Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più
    decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di
    cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
    modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  • Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del
    personale.
  • E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro
    privati.
  • L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
    provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 6, alla prescrizione della
    permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
    a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
    documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici
    giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
    informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il
    soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS
    HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
    c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a
    rilasciare una dichiarazione indirizzata al l’INPS, al datore di lavoro e al medico di
    medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità
    pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e

Si ribadisce inoltre quanto già affermato nella Comunicazione n. 184/20:
“Ciò detto, alla luce delle disposizioni sopraccitate, questa Federazione, nell’ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento degli Ordini, evidenzia elementi di criticità con riferimento alla organizzazione da parte degli stessi di eventi ECM in presenza, ciò nonostante la norma di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 124/20, che escludeva dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).
Nell’incertezza del quadro normativo e stanti le connesse responsabilità, si ritiene che tali eventi
debbano essere sospesi, nell’attesa dei necessari chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento alle assemblee elettorali degli Ordini, così come già chiarito da fonti ministeriali per le convocazioni delle assemblee degli iscritti per l’approvazione dei bilanci, si ritiene che il divieto dello svolgimento di riunioni o attività convegnistiche o congressuali non possa riferirsi all’evento elettorale degli Organi degli Ordini, quale momento procedimentale e partecipativo necessario per il funzionamento degli Enti. Le Assemblee elettorali degli Ordini costituiscono, infatti, un momento fondamentale per la vita degli stessi. Le assemblee elettorali potranno, quindi, svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati e nel rispetto di protocolli di sicurezza anticontagio COVID-19.
In conclusione si rileva che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha firmato il decreto ministeriale sullo smart working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre. Il testo prevede tra l’altro che ciascuna amministrazione assicura con immediatezza, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”.

In allegato: