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La FNOMCeO segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale 146 del 21-6-2021 è stata pubblicata la Legge 17 giugno 2021, n. 87 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Facendo seguito alla comunicazione n. 92 del 29.04.2021 si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 3-bis (Corsi di formazione) L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza, dal 1° luglio 2021,
a tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori contraddistinti dalla zona gialla. La disposizione specifica che la possibilità di svolgere in presenza i predetti corsi è subordinata al rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1. comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Articolo 7 (Attività commerciali, fiere, convegni e congressi) L’articolo 7, consente la ripresa delle attività fieristiche a decorrere dal 15 giugno, nonché dei convegni e i congressi, dal 1° luglio 2021. Ai sensi del comma 1, come
modificato dalla Camera dei deputati, è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 202025, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività
preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere autorizzate è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Ai sensi del comma 2, le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi
fieristici, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9. Ai sensi del comma 3, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel
rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai protocolli e dalle linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.
Articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) L’articolo 9 disciplina l’istituto delle certificazioni verdi COVID-19, istituto
introdotto dal presente decreto e che è rilevante – ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, dell’articolo 2-bis, comma 1, dell’articolo 2-quater, dell’articolo 5, comma 4, dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 8-bis, comma 2, del presente decreto nonché dell’articolo 1-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
maggio 2021, n. 76 – nell’ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche
ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. Il comma 10-bis del presente articolo 9 specifica che i certificati in esame hanno valore esclusivamente ai fini summenzionati. I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie (commi 1 e 2 del presente articolo 9): vaccinazione contro il COVID-19 (ovvero contro il virus SARS-CoV-2); guarigione dalla medesima malattia;
effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al medesimo virus). La durata di validità della certificazione è pari (in base ai successivi commi da 3 a 5): a nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale – sei mesi nel testo originario, così modificato dalla Camera dei deputati ed in conformità al disposto dell’articolo 14, comma 1, del D.L. 18 maggio 2021, n. 6533 – (specifici termini, dilatori e finali, sono previsti dal comma 3 per il certificato relativo alla somministrazione della prima dose, in conformità al disposto del comma 2 del suddetto articolo 14 del D.L. n. 65); a sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione; a quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall’esecuzione del test. Le certificazioni simili rilasciate da un altro Stato sono riconosciute secondo la disciplina di cui al comma 8, mentre il comma 9 specifica che le norme di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano fino all’entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l’attuazione delle norme europee (al momento di futura adozione) in materia; per la fase successiva, trovano quindi applicazione le suddette norme europee, intese in via principale a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini summenzionati, posti dal legislatore interno. Il comma 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la procedura ivi indicata) la definizione di alcuni elementi tecnici relativi sia alle certificazioni verdi sia alla Piattaforma nazionale (per l’emissione e validazione delle medesime certificazioni), interoperabile a livello nazionale ed europeo – Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) – e reca una norma transitoria per il periodo precedente l’emanazione di tale decreto. Il comma 6-ter (inserito dalla Camera dei deputati) concerne l’accessibilità per le persone con disabilità e la leggibilità in italiano ed in inglese dei certificati rilasciati ai sensi dei suddetti commi da 1 a 8; altre disposizioni – transitorie o di chiusura – sono
stabilite dai commi 6, 6-bis (inserito in sede dalla Camera dei deputati), 7 e 11.
Durante l’esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso l’allegato 1 del presente decreto, allegato a cui – per la determinazione dei contenuti dei certificati in oggetto – il testo originario dei commi 6 e 10 dell’articolo 9 faceva rinvio, e, in via sostitutiva, si è riformulata la norma transitoria di cui al comma 6, introducendo il riferimento ai dati
contenuti nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi Servizi sanitari regionali.
Articolo 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 del decreto-legge in esame, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021.
Si prevede che all’attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Si ricorda che, in precedenza, l’articolo 19 del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (allora termine dello stato di emergenza) i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del medesimo decreto-legge.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).
In allegato: