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Gli adempimenti fiscali e previdenziali vengono sospesi per almeno trenta giorni in caso di infortunio o malattia. Le nuove regole non sono rivolte a tutti i professionisti
Novità in vista dal 2022 per malattia e infortuni dei professionisti. Dal primo gennaio del prossimo anno, infatti, entreranno in vigore delle nuove regole per chi si vede costretto a interrompere l’attività per cause di forza maggiore come infortunio o malattia. Le novità sono contenute nella legge di Bilancio 2022 ma non riguardano tutte le partita Iva, bensì solo i professionisti iscritti a un albo professionale.
COSA CAMBIA
Secondo quanto previsto dalla manovra, i professionisti che rimangono a casa in malattia o che sono ricoverati per una patologia in corso, per accertamenti, per intervento chirurgico o per un infortunio grave e che hanno un’inabilità temporanea di più di tre giorni sono momentaneamente esonerati da ogni responsabilità fiscale e, quindi, non possono essere sanzionati nel caso non rispettassero una scadenza.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Se un libero professionista o lavoratore autonomo iscritto a un ordine professionale dovesse subire un infortunio, può essere esonerato dagli adempimenti fiscali, come ad esempio le scadenze per il pagamento delle tasse. Nessuna proroga, invece, per quanto riguarda le liti con l’amministrazione finanziaria e con gli enti impositori o per le scadenze previdenziali o giudiziarie. Le nuove regole superano il ddl sulla malattia dei professionisti, presentato nel 2019 e discusso più volte in Parlamento, ma senza mai una passaggio definitivo a causa delle coperture finanziaria. Nella legge di Bilancio sono stati stanziati 21 milioni di euro all’anno.
I TEMPI DELLA SOSPENSIONE
La sospensione è prevista in caso di inabilità temporanea per più di tre giorni a causa di malattia a casa, ricovero per malattia, intervento chirurgico o infortunio sul lavoro ma anche in caso di parto prematuro. Per quanto riguarda la tempistica, la sospensione dura 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza oltre il terzo mese; 30 giorni dalla data di fine malattia o di dimissioni dalla struttura sanitaria; fino a 60 giorni dalla data di ricovero o di malattia. La sospensione si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, sempre che sia in essere un mandato professionale tra le parti, avente data antecedente al decesso. Il versamento di quanto dovuto nel periodo di sospensione va versato entro il primo giorno successivo alla scadenza.
(Fonte: https://it.finance.yahoo.com/)