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Pubblicità sanitaria, siti web e informazione: ecco le regole da rispettare

Pubblicità sanitaria, siti web e informazione: ecco le regole da rispettare

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A CURA DI SALVATORE RIZZO

Sono pervenute, da parte di molti iscritti, richieste di chiarimento in merito all’esistenza o meno di requisiti e regole che un sito web, un blog, o qualsiasi altro strumento di comunicazione multimediale riconducibile ad un medico, ad un odontoiatra o ad una struttura sanitaria, devono avere.

La risposta è sì e, come spesso accade in Italia, questi requisiti non sono poi nemmeno così pochi.

La comunicazione sanitaria però, molte volte, non rispetta questi requisiti ed il sanitario che ne è responsabile rischia (in molti casi inconsapevolmente) una sanzione dall’Ordine, in quanto la violazione della nuova disciplina sulla pubblicità sanitaria (nello specifico l’art.4 del D.P.R. n.137/2012), costituisce illecito disciplinare.

Il tema della comunicazione/informazione e pubblicità sanitaria è infatti molto complesso ed articolato.

Cominciamo a chiarire, preliminarmente, che la nuova disciplina sulla pubblicità sanitaria è adesso demandata agli Ordini, che hanno il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.

Pertanto il medico e l’odontoiatra, sia in qualità di libero professionista, sia se ricopre l’incarico di direttore sanitario in una struttura, deve rispettare le corrette modalità all’interno di qualsiasi forma di comunicazione a carattere medico-sanitario.

Nel 2006 la Legge n.248 del 4 agosto (c.d. Decreto Bersani) ha liberalizzato la pubblicità sanitaria che fino a prima era completamente vietata salvo pochissime e limitate eccezioni.
“Liberalizzare” non è però sinonimo di anarchia ed assenza di divieti o prescrizioni.
E’ proprio questa la fonte delle numerose infrazioni che i medici e gli odontoiatri compiono, nella stragrande maggioranza dei casi, senza esserne consapevoli.

E’ evidente infatti che l’abrogazione delle disposizioni di divieto non è presupposto in sé sufficiente per consentire qualsiasi contenuto e forma dei messaggi pubblicitari, ovvero l’abolizione dei divieti non rende automaticamente possibili tutte le fattispecie non regolamentate, per le quali si rende necessaria una specifica disciplina e ciò anche alla luce del ruolo di vigilanza previsto in capo agli Ordini professionali sulla veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa.

Anche l’affidarsi ad agenzie di comunicazione non specializzate nel campo dell’assistenza sanitaria, e dunque impossibilitate a conoscere tutte le norme di settore, è causa di molte violazioni delle norme che sia i medici e gli odontoiatri che le strutture sanitarie compiono.

Ma cosa si può pubblicizzare?
I servizi sanitari che possono essere pubblicizzati, su di un sito web, blog o qualunque altra forma di comunicazione, da parte di un medico, di un odontoiatra o di una struttura sanitaria su responsabilità del direttore sanitario, sono limitati a:
–  titoli professionali e specializzazioni;
–  attività professionale;
–  caratteristiche dei servizi offerti;
–  onorari dei servizi offerti;

Tutte le forme pubblicitarie o di comunicazione sanitaria da parte di medici, odontoiatri o strutture sanitarie, devono rispettare gli articoli 55, 56 e 57 del Codice di Deontologia Medica ovvero, quelle che vengono qui di seguito riassunte:

  • tutti i contenuti devono rispettare i principi propri della professione medica/odontoiatrica. Devono sempre essere veritieri e corretti, mai equivoci, ingannevoli o denigratori;
  • la comunicazione pubblicitaria tra i professionisti ed i cittadini deve essere rispettosa degli obblighi di conformità del messaggio pubblicitario ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza, quale contenuto portante ed imprescindibile dell’attività professionale;
  • è fatto divieto dalla legge di dare notizie su avanzamenti delle pratiche mediche non “accreditate scientificamente” e che diano adito a “timori infondati o false speranze”;
  • è consentita la pubblicità comparativa solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano un confronto non ingannevole.

Cosa deve contenere la comunicazione sanitaria?
Tutte le forme di comunicazione sanitaria devono contenere:

I siti web devono essere necessariamente con domini nazionali o dell’UE (ovvero con estensione “.it” oppure con estensioni europee ma non ad indirizzo commerciale ovvero con estensione “.com”), questi devono contenere:
–  dichiarazione di conformità al Codice Deontologico ed estremi di verifica e valutazione dell’Ordine;
–  Partita IVA del professionista o della struttura.

E’ necessaria una autorizzazione?
E’ sufficiente rispettare i requisiti sopra citati e dichiarare la messa online del sito web utilizzando un’apposita modulistica disponibile presso l’Ordine.

La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n.248, è adesso demandata agli Ordini, che si interesseranno di problematiche finora del tutto escluse, quali le caratteristiche del servizio offerto, del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni.
Con le previsioni della deontologia potranno perseguirsi i contenuti e gli strumenti pubblicitari che non risulteranno caratterizzati da veridicità e trasparenza.

Infine si ribadisce che l’art.4 del D.P.R. n.137/2012, prevede che la pubblicità informativa avente ad oggetto le professioni sanitarie sia ammessa con ogni mezzo.
Essa deve, però, essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta e non deve violare l’obbligo del segreto professionale. Non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

 Si consiglia, quindi, al professionista ed al Direttore Sanitario, una preventiva verifica presso l’Ordine professionale della veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa, nonché della sua aderenza ai requisiti di correttezza e di non equivocità, secondo i criteri adottati dal Codice di Deontologia Medica.

 

Link di approfondimento:
– La sentenza integrale del TAR Liguria n.802/2017
– La sentenza integrale del Consiglio di Stato n.3467/2018
– Modulo-Richiesta di verifica e valutazione deontologica sui testi e sui contenuti