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Sospensione dall’albo per il professionista che non comunica il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza

Sospensione dall’albo per il professionista che non comunica il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza

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Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza; questo è quanto prevede l’articolo 29 del decreto Semplificazione, approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Il decreto, nella parte centrale, tratta il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare per quanto riguarda il rapporto con professionisti e imprese.

L’articolo 29, come si legge nella relazione illustrativa al decreto Semplificazione, interviene per «favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale». Le modifiche intendono infatti dare concreta applicazione ad alcune norme confluite nel Codice dell’amministrazione digitale (Cad) «che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi». La disposizione si rende necessaria visto che «tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato».

Per realizzare questo obiettivo, viene introdotta una nuova sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti; per prima cosa: «si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza». In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine «commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale». La relazione parla di domicilio digitale in luogo della Pec per «un opportuno coordinamento con il codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea». Con l’approvazione del decreto Semplificazione, quindi, i professionisti si troveranno con una nuova sanzione per un adempimento «digitale» che potrebbe portare fino alla sospensione; cambia, come detto, anche il contenuto dell’obbligo: se prima i professionisti dovevano comunicare al proprio ordine un indirizzo Pec personale, ora dovranno comunicare il proprio domicilio digitale (in sostanza, un indirizzo elettronico certificato inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi». Oltre a prevedere sanzioni per i professionisti, il decreto semplificazione amplia la platea dei lavoratori che possono ottenere il domicilio digitale: infatti, la possibilità verrà concessa anche ai professionisti non iscritti ad albi o a ordini professionali. La norma è inserita nell’articolo 18 che parla di identità digitale. Come si legge nella relazione, la finalità dell’articolo è quella di ampliare la possibilità di contatto via web con la pubblica amministrazione, favorendo la diffusione di servizi in rete, agevolando l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurando ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzando l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Fonte: Italia Oggi)